Ricorso inammissibile se non censura l’interpretazione della clausola statutaria (Cass. civ. Sez. V n. 10799 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui l’Amministrazione finanziaria propone una interpretazione delle clausole statutarie di una ONLUS diversa da quella accolta dal giudice di merito è inammissibile ove non censuri la sentenza sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile, né, a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’error in procedendo del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente. La verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS implica un accertamento di fatto sull’attività concretamente svolta e una interpretazione delle clausole statutarie che, se non contestata nei modi e nei limiti consentiti in cassazione, resta insindacabile. L’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 460/1997 ricollega la finalità solidaristica alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, considerandola immanente e perseguita a beneficio della collettività diffusa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che, in controversia sull’impugnazione del provvedimento di cancellazione di una fondazione dall’Anagrafe Unica delle ONLUS, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la decisione di primo grado. La cancellazione era stata disposta per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. La fondazione resiste con controricorso e deposita memoria in prossimità dell’adunanza.
Il thema decidendum ruota attorno alla riconducibilità dell’attività statutaria, ispirata al metodo scout, ai settori tipizzati dalla legge ONLUS e, in particolare, alla finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. a) n. 8 e lett. b), del d.lgs. n. 460/1997, per avere la CTR riconosciuto la sussistenza dei presupposti formali in assenza dei requisiti richiesti, in particolare dell’esclusivo perseguimento della finalità sociale di tutela e valorizzazione dell’ambiente.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 10, comma 1, lett. a), elenca in modo tassativo i settori di operatività degli statuti delle ONLUS. I commi 2 e 3 subordinano la finalità solidaristica, per alcuni settori come l’istruzione e la formazione, ad attività esercitate in favore di soggetti svantaggiati. Il comma 4, invece, considera comunque inerenti alla finalità di solidarietà sociale le attività istituzionali svolte nei settori della beneficenza, della tutela dei beni artistici e storici e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Per tali attività il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.
La CTR aveva ritenuto che la metodologia educativa scout, pur più ampia della sola tutela ambientale, fosse riconducibile alla casistica legislativa, valorizzando l’attività svolta anche verso terzi non scout. L’Agenzia, nel censurare tali argomentazioni, non contesta l’individuazione dell’attività concretamente svolta, ma solleva una questione di interpretazione della clausola statutaria, in particolare del significato della congiunzione “anche” anteposta al richiamo della finalità ambientale.
Su questo punto si concentra la decisione. Il motivo offre una lettura delle clausole statutarie diversa da quella del giudice di merito, ma non censura la sentenza per violazione dei canoni ermeneutici del codice civile, né per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, profilo che residua dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto, in tema di interpretazione di clausola statutaria di società, Cass. Sez. I n. 14775 del 04.09.2012 e Cass. Sez. I n. 14859 del 16.11.2000. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese di legittimità. Essendo l’Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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