Visto di controllo corrispondenza 41-bis e onere motivazionale (Cass. pen. n. 34768/2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione al visto di censura della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. deve essere disposta con provvedimento dell’autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 18-ter Ord. pen., attinenti a esigenze di sicurezza o di ordine dell’istituto. Il regime differenziato non comporta un automatismo, ma la motivazione può legittimamente fondarsi sulla pericolosità del detenuto desunta dalla gravità dei reati, dai collegamenti con il sodalizio criminale e dalla permanenza di un ruolo di rilievo all’interno dello stesso, purché l’apparato argomentativo dia conto della concretezza delle esigenze di prevenzione. La tecnica redazionale del “copia-incolla” è legittima quando sia accompagnata da autonoma analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni del convincimento.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. veniva sottoposto, con decreto del magistrato di sorveglianza, al visto di controllo sulla corrispondenza, prorogato per tre mesi. Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo. La Cassazione annullava il provvedimento per carenza motivazionale, rilevando che il Tribunale non si era confrontato con le deduzioni difensive circa l’automatica derivazione del controllo dalla sottoposizione al regime speciale e la mancanza di elementi attuali di pericolosità. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza respingeva nuovamente il reclamo, valorizzando la perdurante pericolosità del detenuto, i legami con il clan di riferimento e la necessità di evitare contatti con l’esterno. Il detenuto ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, rilevando la pedissequa riproduzione di motivazioni di un’ordinanza relativa a un procedimento analogo e l’assenza di elementi attuali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza congrua e non automatica. Ha richiamato il principio, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2022, per cui la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata solo con provvedimento dell’autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18-ter Ord. pen. La Cassazione ha chiarito che il rapporto tra l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. (che prevede il “visto di censura”) e l’art. 18-ter (che prevede il “controllo”) è di specialità e che, per i detenuti al 41-bis, la misura deve essere disposta dall’Autorità giudiziaria, non dal Ministro, e deve fondarsi su ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto.
Nel caso di specie, il Tribunale del rinvio aveva adeguatamente motivato il provvedimento, facendo riferimento alla tipologia dei reati commessi, ai collegamenti acclarati con la cosca di riferimento, all’attuale operatività del sodalizio e al ruolo di rilievo tuttora rivestito dal detenuto. La Corte ha escluso che si trattasse di un automatismo, rilevando che il Tribunale aveva specificato il pericolo concreto che la corrispondenza potesse costituire un canale di collegamento con l’esterno. Ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso alla tecnica del “copia-incolla”, in quanto il provvedimento impugnato, sebbene richiamasse il contenuto di un’ordinanza relativa a una fattispecie sovrapponibile, era accompagnato dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni del convincimento. La Corte ha infine precisato che la valutazione della legittimità del decreto deve essere riferita al momento della sua adozione, non all’epoca del giudizio di rinvio, rendendo inconferente il richiamo del ricorrente all’assenza di elementi attuali successivi.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale e tecnica redazionale: il difensore, nel contestare il visto di controllo della corrispondenza, deve eccepire la mancanza di un’analisi concreta delle esigenze di sicurezza, dimostrando che la motivazione non va oltre la mera constatazione della sottoposizione al 41-bis o la riproduzione acritica di provvedimenti analoghi, richiedendo al giudice di specificare gli elementi fattuali che giustificano il controllo; la tecnica del “copia-incolla” è censurabile solo se non accompagnata da autonoma valutazione.
- Momento della valutazione: la legittimità del decreto di controllo della corrispondenza va valutata con riferimento al momento della sua adozione, non a una fase successiva; il difensore deve quindi concentrare la contestazione sugli elementi esistenti alla data del provvedimento, e non su fatti sopravvenuti, che potrebbero rilevare solo per un’eventuale nuova istanza.
- Prova della pericolosità e dei collegamenti: per opporsi al visto di controllo, il difensore deve allegare elementi che dimostrino l’assenza di contatti attuali con il sodalizio criminale o la sopravvenuta attenuazione del ruolo del detenuto, producendo documentazione sulla condotta carceraria, l’interruzione dei rapporti familiari e la mancanza di episodi di trattenimento della corrispondenza, al fine di superare la presunzione di pericolosità legata al regime differenziato.
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