Fuga dopo investimento: reato di pericolo che prescinde dall’esito delle indagini (Cass. pen. n. 10906 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada la condotta di chi, dopo aver causato un incidente con danni a persone, si allontana dal luogo del sinistro, essendo tale reato finalizzato a garantire non solo l’identificazione dei soggetti coinvolti, ma anche la ricostruzione delle modalità dell’incidente e l’individuazione del veicolo investitore. Si tratta di un reato omissivo di pericolo, che si perfeziona con il solo allontanamento idoneo a impedire o ostacolare gli accertamenti, a nulla rilevando che questi siano stati successivamente comunque espletati. L’elemento soggettivo richiede il dolo relativo all’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a produrre lesioni alle persone.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada per essersi allontanato dal luogo di un sinistro stradale da lui causato, nel quale erano rimaste ferite alcune persone. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato, rilevando come questi, consapevole delle conseguenze dell’incidente, non avesse atteso l’arrivo delle forze dell’ordine.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando infondate le censure relative all’elemento materiale e soggettivo del reato. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui l’elemento materiale della fattispecie consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento, così da impedire o anche solo ostacolare l’accertamento della propria identità, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione delle modalità dell’incidente, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 8431 del 2022.
La Corte ha precisato che la finalità della norma non è solo quella di garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti, ma anche quella di preservare la possibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, anche mantenendo immodificato lo stato dei luoghi. Ne consegue che il reato, configurandosi come reato omissivo di pericolo, si perfeziona con il solo allontanamento, a nulla rilevando che gli accertamenti siano stati comunque successivamente espletati con esito positivo, come ribadito da Sez. 2, n. 42744 del 2021.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ricordato che il dolo deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a produrre lesioni, come affermato da Sez. 4, n. 34335 del 2009. Nel caso di specie, la consapevolezza del sinistro e delle sue conseguenze era emersa dalle risultanze processuali, rendendo manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, che aveva contrapposto una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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