Vittime del dovere: invalidità quantificata con il criterio più favorevole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15967 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio spettante alle vittime del dovere va parametrato alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi applicando i criteri medico-legali degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009. L’art. 3 impone di scegliere, per l’accertamento dell’invalidità permanente, il valore più favorevole tra quello desumibile dalle tabelle approvate con il d.m. 5.2.1992 e quello risultante dalle tabelle A, B, E ed F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978. È pertanto erronea la sentenza che si limiti ad applicare uno solo dei due parametri. L’art. 6, comma 1, legge n. 206/2004 svolge funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, sicché il criterio opera anche per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
La Corte d’appello dell’Aquila, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dei benefici spettanti alle vittime del dovere, quantificando l’invalidità residuata in misura pari al 21%.
Il ricorrente ha impugnato in cassazione tale statuizione, dolendosi del fatto che la percentuale fosse stata determinata applicando i criteri di cui all’art. 5, d.P.R. n. 243/2006, anziché quelli degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo di censura denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009. La Corte territoriale, recependo le conclusioni del CTU, aveva liquidato le percentuali invalidanti secondo i soli parametri delle tabelle allegate al d.m. 5.2.1992, ritenendo che l’art. 4 riguardasse la diversa ipotesi di rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate.
La Corte richiama il tenore dell’art. 3, d.P.R. n. 181/2009, che per l’accertamento dell’invalidità permanente impone di scegliere il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle del d.m. 5.2.1992 e quello desumibile dalle tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6214 del 2022, secondo cui l’art. 6, comma 1, legge n. 206/2004 svolge funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa: il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge e i benefici dovuti alle vittime del dovere vanno parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, quantificata con i criteri degli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009.
Su queste basi emerge l’errore in diritto della sentenza impugnata: nel quantificare l’invalidità residuata, i giudici territoriali non hanno effettuato il raffronto tra le due tabelle, applicando soltanto quello risultante dalle tabelle del d.m. 5.2.1992, in violazione dell’art. 3. Né hanno applicato i criteri dell’art. 4, che comprendono anche il danno biologico e il danno morale.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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