L’inidoneità alle mansioni non consente l’adibizione automatica a mansioni inferiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12547 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità alle mansioni specifiche, espresso dal medico competente ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 81/2008, non legittima il datore di lavoro ad adibire automaticamente il lavoratore a mansioni inferiori. La norma impone, difatti, di assegnare il lavoratore divenuto inidoneo a nuove mansioni compatibili con le sue condizioni di salute ed equivalenti a quelle precedenti quanto a inquadramento. Solo ove tale adibizione risulti impossibile, il datore può procedere all’assegnazione a mansioni inferiori. L’onere di dimostrare questa impossibilità grava sul datore di lavoro, la cui mancata prova determina l’illegittimità dell’adibizione a mansioni inferiori.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società dal maggio 2014, dopo essere stato spostato dal reparto pizzeria a quello dei prodotti di grande consumo, era stato adibito a mansioni proprie del IV livello di inquadramento secondo il CCNL, inferiore al III livello da lui posseduto. A fondamento della sua domanda, il lavoratore deduceva il demansionamento e di essere stato fatto oggetto di comportamenti vessatori e discriminatori, integranti il mobbing.
Il Tribunale rigettava le domande, ma la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, accertava il demansionamento ed il mobbing, condannando la società alla riassegnazione a mansioni del III livello, salve le prescrizioni mediche, e al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte territoriale, ha scrutinato i motivi di ricorso della società, incentrati sulla presunta violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 81/2008 in relazione al giudizio di idoneità del medico competente. La ricorrente sosteneva che la norma imponesse di modificare le mansioni del lavoratore in ragione delle sue condizioni di salute.
La Corte ha invece chiarito che la disposizione citata non impone di tenere ferme le mansioni, ma stabilisce una gerarchia di obblighi in capo al datore di lavoro. Questi è, in primo luogo, tenuto ad adibire il lavoratore a nuove mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte; in via del tutto residuale, qualora ciò non sia possibile, può assegnarlo a mansioni inferiori.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che non era stata fornita la prova di tale impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti. Al contrario, era emerso che il lavoratore aveva continuato a svolgere le mansioni di pizzaiolo per un periodo considerevole e che le prescrizioni mediche imponevano solo di evitare l’accesso alle celle frigorifere, rendendo di fatto possibile l’assegnazione a mansioni del III livello compatibili.
La Corte ha, altresì, ritenuto le ulteriori censure della società inammissibili, poiché dirette a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e delle deposizioni testimoniali, riservato al giudice di merito. Non è stata, infine, accolta la doglianza sulla mancata confutazione della motivazione di primo grado, essendo sufficiente che la sentenza d’appello abbia spiegato le ragioni del proprio convincimento, rispettando il c.d. minimo costituzionale.
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Nota della Redazione
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