IMU area edificabile, errore di zona nel avviso non inficia la pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 15968 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU su aree edificabili, l’errata indicazione della zona urbanistica di riferimento contenuta nell’avviso di accertamento non determina di per sé l’illegittimità della pretesa impositiva quando le due zone abbiano identica qualificazione nel P.R.G. come “zona residenziale attrezzata” e identico trattamento fiscale (medesimo costo al metro quadrato). Il giudice di legittimità, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non è più investito delle censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La doglianza sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi; quella sull’art. 116 cod. proc. civ. solo se il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune gli richiedeva il pagamento dell’IMU per l’anno 2012, pari a oltre dodicimila euro, in relazione a un’area edificabile situata nel territorio comunale, qualificata nell’atto impositivo come ricadente in zona “C2”.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, rilevando l’irrilevanza dell’errata indicazione della sottozona C2/P al posto della zona C2, poiché entrambe ricadevano nella medesima “zona residenziale attrezzata” del P.R.G. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, evidenziando che la delibera comunale aveva fissato per entrambe le zone l’imposta in € 60,00 a mq. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Il primo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 5, 7 e 10 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, oltre al vizio di motivazione; il secondo lamenta la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992.

Quanto al profilo dell’errore di collocazione dell’immobile, la Corte rileva che la CTR non ha disconosciuto l’errore del Comune, ma ha evidenziato che esso non aveva arrecato alcun pregiudizio in termini impositivi, poiché le due zone erano valutate e tassate allo stesso modo. Il ricorrente, sul punto, non ha dedotto alcunché di contrario, limitandosi a sostenere apoditticamente la carenza logica della motivazione.

La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.

Inoltre, essendosi in presenza di una doppia conforme, è preclusa ogni doglianza sul piano del vizio motivazionale. Le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 e i limiti dell’art. 348-ter cod. proc. civ. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, poiché il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

Sul piano probatorio, la Corte richiama Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020: la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi, mentre è inammissibile la doglianza sulla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione.

Infine, il fatto che la delibera di Giunta n. 57/2008 non si pronunci sulle aree della sottozona C2P non rende illegittima la maggiore pretesa impositiva: la valutazione di tali aree va ricondotta alla originaria delibera di Consiglio comunale n. 67/2007, con cui il Comune aveva determinato il valore venale degli immobili ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997. È circostanza pacifica che l’area sia edificabile in entrambe le zone. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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