Vittime del terrorismo non cumulabili sei scatti e maggiorazione 18 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 219 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime pensionistico speciale dettato dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo costituisce un sistema autonomo e completo, chiuso e alternativo rispetto ai regimi ordinari. Poiché la pensione è determinata assumendo a base l’ultima retribuzione integralmente percepita, e non una base pensionabile, sono non cumulabili con tale trattamento i benefici dei sei scatti di stipendio di cui all’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387 del 1987 e della maggiorazione del 18 per cento di cui all’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, istituti che presuppongono una base pensionabile non contemplata dalla disciplina speciale. La clausola di salvezza dei trattamenti più favorevoli di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 206 del 2004 opera come norma di chiusura del sistema e conferma l’impenetrabilità del regime.
Il Fatto
Il ricorrente, sottotenente dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per infermità, ha impugnato la liquidazione del c.d. trattamento di attività riconosciutogli con successivi decreti ministeriali, per la sola parte in cui non includeva nella base pensionabile i benefici dell’aumento del 18 per cento e dei sei scatti di stipendio.
Il ricorrente, ritenendosi titolare di un trattamento pensionistico privilegiato erogato ai sensi della legge n. 206 del 2004, ha chiesto la rideterminazione della pensione, la corresponsione degli arretrati e, in via istruttoria, una CTU contabile. Costituitisi i convenuti, l’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per le decorrenze anteriori al 1° gennaio 2010, il Ministero della Difesa ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS, riconoscendo la competenza del Ministero della Difesa per le liquidazioni pensionistiche con decorrenza anteriore all’1 gennaio 2010, come quella in esame.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il giudice richiama la giurisprudenza contabile, e in particolare la sentenza della Sezione Abruzzo n. 66/2022, confermata dalla sentenza n. 180/2024 della Sezione terza di appello. Il regime della legge n. 206 del 2004 è connotato da specialità e vantaggiosità: essendo la base di partenza costituita dall’ultima retribuzione integralmente percepita, in essa rientrano tutti gli emolumenti corrisposti, anche quelli non assoggettati a contribuzione previdenziale.
Proprio per la somma dei suoi caratteri derogatori, il sistema è definito autonomo e completo, chiuso, non suscettibile di commistioni con istituti dei regimi ordinari, salvi gli espressi richiami. Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il carattere di alternatività e di non cumulabilità con altri sistemi: dove trova applicazione la disciplina speciale, è preclusa l’applicazione aggiuntiva di ulteriori benefici. Sul punto la Corte richiama le sentenze della Sezione II giurisdizionale centrale di appello n. 543/2018 e della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 190/2015.
A conferma dell’impenetrabilità del regime, la Corte osserva che le disposizioni sull’esenzione dall’IRPEF riferiscono il beneficio fiscale ai trattamenti determinati in applicazione della legge stessa, non a trattamenti comprensivi di ulteriori benefici. Si aggiungono ostacoli applicativi specifici: entrambe le norme invocate riferiscono i benefici alla base pensionabile, che nel sistema speciale non trova menzione né rilievo, restando il trattamento commisurato alla sola retribuzione.
La clausola generale di salvezza dei trattamenti più favorevoli di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 206 del 2004 funge da norma di chiusura: non avrebbe applicazione se i destinatari potessero cumulare altri benefici. La relativa prova, peraltro, non è stata fornita dal ricorrente. Ne consegue la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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