Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 92 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale. Essa presuppone la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto e a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia. Occorre inoltre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conformi conclusioni, non potendo la declaratoria essere pronunciata a sorpresa. La statuizione comporta la caducazione delle statuizioni dei gradi precedenti non passate in giudicato ed è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, con sentenza della Corte dei conti, Sez. II app. n. 7/2024, l’accoglimento del gravame avverso la pronuncia del giudice monocratico di primo grado che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di revoca del trattamento ordinario di quiescenza. Il provvedimento revocatorio era stato adottato dopo la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Dopo la sentenza di appello, il ricorrente diffidava le amministrazioni resistenti a dare esecuzione. Decorso inutilmente il termine, proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti la Corte dei conti, chiedendo l’ordine di esecuzione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’INPS provvedeva al ripristino del trattamento e al pagamento degli arretrati; la Guardia di Finanza rappresentava di avere già adempiuto alla parte di propria competenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la consolidata giurisprudenza, civile e contabile, secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla pretesa sostanziale. Il presupposto ricorre quando sopravvengono atti o fatti che eliminano ogni ragione di contrasto e rendono inutile una specifica pronuncia. Tra i precedenti richiamati figurano Cass. Sez. I n. 9358/2025, Cass. Sez. Trib. n. 1043/2024 e Corte dei conti, Sez. II app. n. 235/2023.
La Corte precisa un requisito ulteriore di natura processuale: occorre che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni. La declaratoria non può essere pronunciata a sorpresa, senza che le parti abbiano previamente precisato le conclusioni.
Quanto agli effetti, la statuizione comporta la caducazione di tutte le statuizioni dei gradi precedenti non passate in giudicato. Al tempo stesso, essa è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. La Corte richiama in proposito Cass. Sez. III n. 4951/2023 e i precedenti ivi citati.
Nel caso concreto le condizioni sussistono. Tutte le parti costituite hanno rassegnato concordi conclusioni, sia negli atti scritti sia in sede di precisazione orale all’udienza. L’INPS ha ripristinato il trattamento e corrisposto gli arretrati; la Guardia di Finanza ha adempiuto alla parte di propria competenza. La Corte dichiara quindi cessata la materia del contendere.
Sulle spese, la Sezione dispone la compensazione integrale, considerato che entrambe le amministrazioni si sono tempestivamente attivate per dare esecuzione alla sentenza.
Nota della Redazione
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