Parere in parte negativo su costituzione di CER in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 158 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le finalità di interesse generale perseguite dalle comunità energetiche rinnovabili non esonerano l’amministrazione dall’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. La scelta di perseguire tali obiettivi mediante un modulo societario esige che l’atto deliberativo dia conto della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, del vincolo di attività, della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, della convenienza economica e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La mera adesione a un modello astratto di comunità energetica non integra l’onere motivazionale.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, in forma di società cooperativa, con conferimento di una quota sociale e impegno a stanziare la relativa somma in bilancio.
L’operazione si colloca nell’ambito di un più ampio progetto europeo coordinato dalla Provincia, cui hanno aderito otto Comuni. Il Comune ha chiesto il parere alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 TUSP, disponendo la costituzione solo previa acquisizione del parere o decorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, qualificata dal legislatore come parere: esso non ha effetti preclusivi, poiché in caso di mancato pronunciamento entro sessanta giorni l’ente può procedere e, in caso di parere negativo, può discostarsene con motivazione rafforzata e pubblicità sul sito istituzionale.
Sul piano formale, la Corte rileva la conformità dell’adozione consiliare e la presenza dei pareri di regolarità e del collegio dei revisori. Segnala però alcune lacune nello schema di atto costitutivo rispetto all’art. 2521, comma 3, cod. civ., ritenendole colmabili in sede di finalizzazione, e osserva che il Comitato scientifico previsto dallo statuto non trova rispondenza nel tipo societario prescelto.
Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, il Collegio la ritiene sostanzialmente assolta, pur con una divergenza formale: l’oggetto posto in consultazione è stato diverso dallo schema di atto deliberativo indicato dal legislatore, ma il contenuto trova piena rispondenza nella successiva delibera consiliare. Manca invece, secondo la Sezione, ogni valutazione sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: tale profilo è di competenza dell’amministrazione procedente e non può essere delegato all’organo di revisione.
Nel merito, l’atto non risulta analiticamente motivato sotto il profilo delle finalità istituzionali. Il Comune ha assunto come presupposto le finalità sociali e ambientali della fattispecie astratta, senza ancorare il modulo gestorio prescelto all’art. 4 TUSP. La Sezione ritiene tuttavia di poter superare tale carenza, in ragione della riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità dell’ente, e richiama l’attenzione per le future operazioni. Quanto al vincolo di attività, l’operazione è sussunta nell’art. 4, comma 7, TUSP, essendo la produzione di energia da fonti rinnovabili l’oggetto sociale prevalente.
Sul versante economico, il Business Plan è giudicato tendenzialmente adeguato sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, pur con rilievi su costi di personale non previsti, compensi degli amministratori non quantificati, investimenti non pianificati e assenza di analisi di sensitività. È invece non adeguatamente assolto l’onere sulla sostenibilità finanziaria soggettiva: la delibera dispone un mero vincolo futuro a stanziare e impegnare, senza individuare i capitoli di bilancio e la disponibilità degli stanziamenti. La Sezione segnala inoltre i possibili effetti della clausola statutaria sui prestiti dei soci, potenzialmente elusiva del divieto di soccorso finanziario. Il parere è pertanto in parte negativo.
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Nota della Redazione
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