Contraddittorio non instaurato ed estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 72 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte convenuta, con la conseguente omessa costituzione della medesima e l’assenza alla pubblica udienza, integra la mancata instaurazione del contraddittorio. All’ipotesi di omesso assolvimento dell’onere di notificazione, che grava sulla parte ricorrente, si applica la disciplina del comma 10 dell’art. 155 c.g.c., che espressamente prevede l’estinzione del giudizio. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c., con cancellazione della causa dal ruolo e nessun provvedimento sulle spese in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per l’accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione e per far dichiarare illegittima la parziale rivalutazione introdotta dalla legge n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata dall’INPS con le decurtazioni sulle somme pensionistiche a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con decreto del 7 ottobre 2024, comunicato in pari data alla parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 20 febbraio 2025. Nel giudizio non risulta depositata la prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente. All’udienza pubblica nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che il comma 3 dell’art. 155 c.g.c. prevede che il decreto di fissazione dell’udienza sia notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, insieme al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il successivo comma 5-bis impone al ricorrente di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.

L’omesso deposito della prova della notificazione, unito alla mancata costituzione della parte convenuta e all’assenza delle parti all’udienza, testimonia la mancata instaurazione del contraddittorio. Il giudice sottolinea che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione, di cui al comma 10, e l’omesso assolvimento dell’onere di notificazione producono il medesimo effetto, perché in entrambi i casi manca la chiamata in giudizio della parte convenuta per inadempimento di un onere che grava sulla parte ricorrente.

Da qui la conclusione: la disposizione del comma 10 dell’art. 155 c.g.c., che prevede espressamente l’estinzione del giudizio, può ritenersi applicabile anche all’ipotesi di mancata notifica del ricorso e del decreto. Il collegio richiama, sul punto, Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana n. 183/2021.

Il giudice richiama infine l’art. 111, comma 4, c.g.c., secondo cui l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. In ragione della mancata instaurazione del contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese. La Corte ordina pertanto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio, nulla disponendo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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