Azione revocatoria e simulazione su bene del debitore in comunione legale (Cass. civ. Sez. II n. 13220 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il motivo con il quale si deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. La doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità. Ai fini dell’azione revocatoria, il creditore che impugni l’atto di disposizione compiuto dal coniuge del debitore deve provare che il bene era caduto in comunione legale: in mancanza di tale accertamento difetta il presupposto dell’azione.

Il Fatto

Gli eredi di un imprenditore agricolo, creditori per differenze retributive accertate in forza di sentenze rimaste ineseguite, convenivano in giudizio il debitore, la moglie e i figli, deducendo che l’intestazione dei beni alla moglie e ai figli era meramente fittizia e che l’effettivo acquirente era il debitore. Chiedevano la simulazione degli atti di compravendita del 30-6-2005 per interposizione fittizia e l’inefficacia del successivo atto del 24-5-2007, con il quale la madre aveva alienato al figlio i beni stessi.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Bari confermava integralmente la decisione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile l’eccezione di carenza di interesse ad agire, poiché essa comporta un apprezzamento di fatto non compiuto né prospettato nei gradi di merito.

I primi motivi attengono alla domanda di accertamento della proprietà di attrezzi e macchinari in capo al debitore. La Corte li reputa inammissibili: il ricorrente non censura il punto in cui la sentenza ha escluso che il contratto preliminare potesse costituire titolo di acquisto della proprietà, limitandosi a sostenere la disponibilità materiale dei beni. Sul punto la Corte richiama il principio per cui il motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza assunte in contrasto con le norme regolatrici.

Quanto al quarto e al quinto motivo, proposti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. ratione temporis vigente, trattandosi di ipotesi di doppia conforme. In tal caso il ricorso è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità; la Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e la Sez. II n. 9054 del 2022 in tema di presunzioni.

Il sesto motivo concerne l’azione revocatoria relativa all’atto di vendita tra la madre e il figlio. La Corte ne rileva l’inammissibilità, poiché non coglie la ratio della pronuncia: l’atto aveva a oggetto bene di cui non era stata accertata la caduta in comunione legale tra i coniugi, essendo lo stesso debitore intervenuto all’acquisto proprio per escluderla. In mancanza di tale accertamento e di censura ammissibile su questo punto, difettano i presupposti dell’azione.

Il settimo motivo contesta la condanna alle spese in favore dei contraddittori verso i quali non era stata proposta alcuna domanda. La Corte lo dichiara inammissibile per le modalità di proposizione e richiama il principio della soccombenza: l’attore che convenga un terzo, la cui partecipazione è necessitata dalla citazione notificatagli, risponde delle spese sopportate da questi in caso di rigetto della domanda. Il ricorso è dunque rigettato nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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