Vizio di motivazione e gravi indizi: limite del controllo di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 32275 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non ne consente il diretto apprezzamento, avendo sempre ad oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice di merito. Alla Corte suprema spetta verificare se il giudice del riesame abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il vizio di motivazione è deducibile solo se si traduce in violazione di legge o in manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, prospettano una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. In tema di associazione mafiosa, la prova della continuità dell’adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può trarsi da elementi di fatto che, autonomamente considerati, non sarebbero sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 28 aprile 2025, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a un indagato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato a un’associazione di tipo mafioso, in particolare quale referente del clan per le estorsioni su alcuni territori.

Il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni convergenti di due collaboratori di giustizia e su elementi di riscontro, tra cui una vicenda estorsiva. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, e 273, comma 1, cod. proc. pen., per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del giudizio di legittimità: in sede di controllo non è consentito il diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi, perché l’esame investe la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente il quadro indiziario valutato dal giudice del merito cautelare. Richiamando Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, Audino, il Collegio ribadisce che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne deriva che sono inammissibili le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. Il vizio di motivazione supera il vaglio di ammissibilità solo se individua un preciso difetto del percorso argomentativo, come illogicità manifesta, carenza od omissione argomentativa.

Nel caso concreto le doglianze difensive non si confrontano con il tessuto motivazionale dell’ordinanza, immune da vizi logici. Il Tribunale ha valutato l’attendibilità dei collaboratori sotto il profilo della precisione, costanza e non contraddittorietà del dichiarato, dell’assenza di intenti calunniatori e dell’autonomia delle dichiarazioni, ed ha escluso il rischio di circolarità della prova evidenziando che le conoscenze di uno dei collaboratori derivano da una diretta partecipazione alle riunioni del clan.

Le divergenze segnalate dalla difesa su territori e ragioni dell’investitura sono state ritenute minime e non incidenti sugli elementi essenziali del tema probatorio. Quanto alla vicenda estorsiva, il Tribunale l’ha richiamata non come autonoma contestazione, ma per la sua idoneità a fornire un elemento di riscontro delle dichiarazioni, confermativo del ruolo di spessore assunto dall’indagato. La Corte richiama infine Sez. 6 n. 3508 del 24.10.2019 e Sez. 1 n. 19703 del 14.11.2023 sulla valenza della condanna passata in giudicato per il medesimo delitto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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