Sequestro probatorio di discarica abusiva legittimo se le esigenze probatorie sono indicate (Cass. pen. Sez. III n. 13285 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, il provvedimento impositivo del vincolo e il decreto di convalida devono contenere una motivazione che, pur concisa, dia conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, modulandosi in relazione al caso concreto e rafforzandosi quando il nesso tra il bene e il reato sia indiretto. Nel procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali, è legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo chi vanti un diritto alla restituzione, ossia una posizione giuridica autonomamente tutelabile. È inammissibile, perché dedotta per la prima volta in sede di legittimità, la violazione del principio di proporzionalità non prospettata con l’istanza di riesame né innanzi al tribunale. L’accertamento sulla natura di rifiuto costituisce quaestio facti demandata al giudice di merito e insindacabile se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Lodi rigettava l’istanza proposta avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di terreni, trattrici e attrezzi agricoli, furgoni e altri beni, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, contestati all’indagato quale esercente di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, per la gestione di una discarica abusiva di veicoli privi di parti meccaniche essenziali.
Avverso l’ordinanza del tribunale l’indagato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per motivazione omessa o apparente sulle ragioni del vincolo e per difetto di motivazione sul principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva anzitutto una preliminare questione di legittimazione: il ricorrente risponde di quattro distinte ipotesi di discarica abusiva, ma non è proprietario di alcuna delle aree catastalmente individuate nei capi di imputazione. Pacifico è il principio secondo cui la persona legittimata ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. è solo quella che vanti una posizione giuridica autonomamente tutelabile, coincidente con un diritto soggettivo o con una situazione di mero rapporto di fatto tutelato, come emerge dalla riserva al giudice civile prevista dall’art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. Il ricorrente è dunque legittimato esclusivamente in relazione ai beni riferibili alla sua qualità di titolare della ditta individuale.
Nel merito, la Corte osserva che il provvedimento di sequestro e l’ordinanza del riesame specificano, sebbene sinteticamente, ma in maniera adeguata, le esigenze probatorie legate all’approfondimento del quadro indiziario, individuate nel compimento degli accertamenti tecnici di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti da parte dell’Arpa Lombardia, funzionali alla verifica dell’ipotesi accusatoria. I beni sono qualificati come corpo del reato e solo dopo la classificazione cesseranno le esigenze probatorie.
La motivazione, pur concisa, si conforma al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, secondo cui il decreto di sequestro e quello di convalida devono dare conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. La Corte richiama altresì la giurisprudenza per cui la motivazione va rafforzata quando il nesso tra bene e reato sia indiretto, potendo ricorrersi a formula sintetica quando la funzione probatoria sia di immediata evidenza (Sez. II n. 11325 del 2015).
Quanto al riferimento alla possibile fattispecie di inquinamento ambientale, la Corte esclude ogni valenza esplorativa del sequestro, poiché gli artt. 354 e 355 cod. proc. pen. non richiedono che la definitiva qualificazione giuridica del fatto preceda o sia contestuale alla misura, potendosi addivenire a essa successivamente sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. V n. 559 del 1993; Sez. III n. 24846 del 2016).
Il secondo motivo è inammissibile per duplice ragione. La censura sulla proporzionalità investe anche aree rispetto alle quali il ricorrente non vanta alcuna posizione giuridica, e in ogni caso chiede alla Corte di sostituirsi al giudice di merito su una circostanza di fatto, ossia che i mezzi sequestrati non fossero da considerare rifiuti. La natura di rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce quaestio facti insindacabile in legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi (Sez. III n. 25548 del 2019). Inoltre, la violazione del principio di proporzionalità non risulta dedotta né con l’istanza di riesame né innanzi al tribunale, con conseguente applicazione del principio di inammissibilità della questione sollevata per la prima volta in cassazione (Sez. III n. 33347 del 2012).
Nota della Redazione
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