Partecipazione mafiosa e aggravante delle armi nella valutazione cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 32273 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., è compatibile con l’ordinanza redatta secondo la tecnica dell’incorporazione quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti e, ove necessario, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non comporta necessariamente una valutazione difforme. In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l’aggravante della disponibilità di armi di cui all’art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen. è configurabile a carico dei partecipi consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria ovvero che, per colpa, lo ignorino, dovendosi fare riferimento al sodalizio nel suo complesso e non alla specifica cellula che ne abbia la concreta disponibilità.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa armata, con riferimento a una famiglia inserita in un più ampio mandamento.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: nullità dell’ordinanza genetica per motivazione apparente e per mera adesione alla richiesta del pubblico ministero; erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla prova della partecipazione; travisamento della prova intercettiva e omessa valutazione di un periodo di inattività; erronea conferma dell’aggravante dell’associazione armata, asseritamente desunta in via presuntiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che il giudice del riesame ha esercitato il proprio potere di controllo sulla legalità e sulla fondatezza del provvedimento, dando conto dell’autonomia della valutazione svolta. L’ordinanza genetica non si è limitata a riportare gli elementi indicati nella richiesta accusatoria, ma li ha vagliati criticamente con motivazione esaustiva e senza formule stereotipate.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la pronuncia giurisdizionale deve costituire “un tutto” coerente e organico: ai fini del controllo critico, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una statuizione risultare da punti diversi del provvedimento, anche implicitamente richiamati. Su questa base esclude la nullità dedotta.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte rileva che le conversazioni dalle quali la difesa trae argomento — compresa quella in cui l’indagato è definito in termini negativi — non sono incompatibili con la partecipazione associativa, traducendosi piuttosto nella valutazione espressa da altri sodali su suoi comportamenti. L’affectio societatis non viene meno per il fatto che gli affiliati si muovano critiche reciproche. Il Tribunale ha inoltre spiegato perché la mancanza di reati fine non fosse decisiva, essendo il ruolo del ricorrente di supporto e collegamento, e ha ricostruito il suo coinvolgimento in attività strategiche del sodalizio, dalla gestione di controversie sul territorio al sostentamento della cassa, fino ai settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti.

Sul quarto motivo la Corte rileva che l’aggravante della disponibilità di armi, di natura oggettiva, è configurabile a carico di ogni partecipe consapevole del possesso da parte del sodalizio o che lo ignori per colpa, in ragione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.; non è richiesta la prova del diretto coinvolgimento del singolo nella gestione o nell’uso delle armi, dovendosi guardare al sodalizio nel suo complesso. Il motivo è dunque manifestamente infondato e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *