Volo cancellato per sciopero: il vettore deve provare l’incidenza specifica sul singolo volo, non i generici effetti a catena (Cassazione 20489/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 20489 del 17 giugno 2026 (R.G.N. 7026/2025) — Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Antonella Pellecchia

Il principio di diritto

In tema di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, l’esonero del vettore aereo è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, sia dell’effettiva esistenza della circostanza eccezionale, sia del nesso causale diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo del singolo volo interessato: la mancata prova anche di uno solo dei due requisiti comporta l’obbligo di versare la compensazione. Il giudice di merito non può ritenere provata l’esistenza e l’incidenza causale di uno sciopero basandosi su presunzioni semplici o su massime di esperienza relative a generici “effetti a catena”, occorrendo una dimostrazione specifica, concreta e diretta anche dell’impossibilità di adottare misure idonee a evitare o mitigare il disservizio.

Il fatto

Una passeggera conveniva la compagnia aerea per il pagamento della compensazione pecuniaria ex Regolamento (CE) n. 261/2004 e per il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla cancellazione del volo programmato per il 21 ottobre 2022, avvenuta senza preavviso utile e senza offerta di assistenza o riprotezione, con perdita anche del volo di rientro.

La compagnia riconduceva la cancellazione a uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale, asseritamente integrante circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento. Il Giudice di Pace di Roma e poi il Tribunale rigettavano la domanda, ritenendo provata, seppur in via presuntiva, la sussistenza dello sciopero e la sua incidenza causale sulla cancellazione. La passeggera ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi; l’intimata non svolgeva attività difensiva.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo motivo, logicamente prioritario. È principio consolidato, unionale e nazionale, che l’esonero del vettore dall’obbligo di compensazione richiede una prova rigorosa, integralmente a suo carico, dell’esistenza della circostanza eccezionale e del nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione del singolo volo; la mancata dimostrazione anche di uno solo dei due requisiti impone il pagamento della compensazione, gravando sul vettore anche l’onere di provare se e quando il passeggero sia stato informato.

La prova per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. esige gravità, precisione e concordanza e non può fondarsi su fatti a loro volta presunti, vigendo il divieto di praesumptio de praesumpto. Desumere il nesso causale da fatti generici — come l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta — equivarrebbe a fondare la decisione su una presunzione basata proprio sul fatto oggetto della prova richiesta al vettore, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a danno del passeggero. Anche ove sia provato lo sciopero in un determinato aeroporto, ciò non basta: il vettore deve provare puntualmente l’incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo cancellato e l’impossibilità di adottare misure idonee, essendo inadeguata la produzione di documentazione generica come articoli di giornale o flight report relativi ad altri voli.

Il Tribunale di Roma ha disatteso tali principi, ritenendo erroneamente idonei documenti non provenienti da autorità istituzionalmente competenti a fondare, in via presuntiva, la prova dell’esistenza dello sciopero e della sua incidenza sul volo in contestazione. Accolto il secondo motivo e assorbito il primo (sul regime delle fasce orarie garantite ex artt. 783, 785 e 947 cod. nav.), la Corte cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Di fronte a una cancellazione, la compagnia non si libera invocando genericamente uno sciopero: deve provare, con documenti specifici e provenienti da fonti attendibili, che quello sciopero ha inciso in modo diretto e inevitabile proprio sul volo cancellato e che nessuna misura alternativa era ragionevolmente esigibile. Chi agisce per la compensazione ex Reg. 261/2004 può quindi contestare efficacemente le difese fondate su presunzioni e “effetti a catena”. Per il vettore, la difesa va costruita su prova puntuale: proclamazione ufficiale dello sciopero, incidenza sul singolo volo, misure adottate per la riprotezione e informazione tempestiva del passeggero.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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