Arricchimento indiretto: quando il denaro passa per un intermediario “di fatto”, l’azione ex art. 2041 c.c. resta esperibile

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 32808/2025, depositata il 16 dicembre 2025 (R.G. n. 18617/2024) – Pres. De Stefano, Rel. Valle.

I fatti

A seguito di una complessa vicenda giudiziale, un uomo aveva incassato oltre 56.000 euro versati da un promissario acquirente a titolo di preliminare di vendita di due immobili — preliminare mai sottoscritto dai promittenti venditori (madre e figlio dell’accipiens) e risultato privo di effetti in separato giudizio. La somma era stata impiegata per saldare il prezzo degli stessi immobili, posti in vendita giudiziaria presso il Tribunale di Lecce e aggiudicati proprio a madre e figlio. Rimasto privo di titolo per recuperare quanto versato, stante l’insolvenza dell’accipiens, il promissario acquirente ha agito anche nei confronti del figlio, divenuto proprietario degli immobili grazie a quel denaro, invocando l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in via sussidiaria per l’ipotesi di insolvenza del padre. La Corte d’Appello di Lecce ha accolto la domanda, condannando il figlio, in via sussidiaria, al pagamento di 24.692,44 euro.

Il ricorso

Il figlio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, sostenendo che l’art. 2041 c.c. non sarebbe applicabile all’arricchimento cd. indiretto, mancando un rapporto diretto tra lui (arricchito) e il promissario acquirente (depauperato).

La decisione

La Cassazione ha respinto il motivo, ribadendo l’orientamento consolidato — risalente a Cass. Sez. Un. n. 24772/2008 — secondo cui l’azione di arricchimento indiretto è esperibile contro il terzo che abbia conseguito la locupletazione a titolo gratuito, nell’ambito di un’operazione economica sostanzialmente unitaria, quando l’intermediario attraverso cui il vantaggio è transitato si sia reso insolvente verso il depauperato. Nel caso di specie, il denaro versato dal promissario acquirente era stato impiegato per fare acquisire, al figlio, la proprietà degli immobili, in assenza di qualsiasi rapporto oneroso tra padre e figlio.

In tema di c.d. arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall’accipiens, che ha conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante in esito ad un’operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall’accipiens, l’incremento del proprio patrimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l’arricchimento è stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo.

L’esito

Ricorso rigettato. Confermata la condanna sussidiaria del figlio al pagamento di 24.692,44 euro in favore del promissario acquirente depauperato.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia consolida la praticabilità dell’azione di arricchimento indiretto anche in scenari familiari complessi, come le dazioni di denaro tra genitori e figli avvenute nell’ambito di operazioni immobiliari poi sfumate. Offre così una via di recupero per chi resta privo di tutela contrattuale diretta a causa dell’insolvenza dell’intermediario, purché si dimostri l’unitarietà sostanziale dell’operazione economica e la gratuità del vantaggio conseguito dal terzo effettivamente arricchito.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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