Inammissibile il ricorso per motivi non deducibili e rivalutazione probatoria (Cass. pen. n. 25856 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a reiterare profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di appello, senza scandirsi in una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. È altresì inammissibile il ricorso che prefiguri una rivalutazione e una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In tema di reato di fuga a seguito di incidente stradale, l’obbligo di fermarsi di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada è adempiuto solo ove l’agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell’accaduto, di porsi in condizione di prestare assistenza e di essere identificato ai fini della completa ricostruzione del fatto. L’omissione si consuma nel momento in cui il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta, a prescindere dalla causa del sinistro. Il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riconducibile al proprio comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessario l’accertamento di un effettivo danno alle persone. Ai fini del dolo, è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva, non occorrendo la rappresentazione certa dell’esistenza di lesioni.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ne aveva affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui all’imputazione. La vicenda processuale traeva origine da un sinistro stradale, a seguito del quale l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente. La Corte territoriale aveva ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando una pluralità di fonti probatorie convergenti, tra cui le dichiarazioni di due testimoni, i quali avevano concordato sull’allontanamento dell’imputato dal luogo del sinistro, venuto meno solo nel momento in cui uno di essi lo aveva inseguito per invitarlo a tornare indietro. L’identificazione dell’imputato era pertanto avvenuta solo grazie all’intervento del testimone e non per spontanea permanenza sul luogo del sinistro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitavano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, senza essere scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato, sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, i principi espressi da Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 e da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, affermando che tali principi, pur riguardando i motivi d’appello, possono applicarsi anche al ricorso per cassazione. Inoltre, i motivi erano volti a prefigurare una rivalutazione e una rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Quanto ai primi tre motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente ricostruito la dinamica del sinistro, valorizzando dichiarazioni convergenti dei testimoni. In tema di reato di fuga a seguito di incidente stradale con danno alle persone, l’obbligo di fermarsi può dirsi adempiuto solo ove l’agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell’accaduto, di porsi in condizione di prestare assistenza e, comunque, di essere identificato ai fini della completa ricostruzione del fatto e delle eventuali azioni risarcitorie. Nel caso in esame, l’identificazione non fu affatto “pronta”, ma avvenne solo grazie all’intervento del testimone. Il temporaneo sottrarsi integra già l’offesa al bene giuridico protetto, poiché l’art. 189, comma 7, cod. strada tutela non solo l’effettiva prestazione materiale di soccorso, ma l’adempimento del dovere solidaristico gravante su chi abbia causato l’evento lesivo.
Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno ritenuto pacifica la sussistenza del dolo, valorizzando il consapevole allontanamento dal luogo del sinistro, stante la numerosa presenza di punti in cui arrestare il trattore. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, come chiarito da Sez. 2 n. 42744 del 22/09/2021, essendo integrato dalla violazione dell’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente percepito e riconducibile al proprio comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità di accertare un effettivo danno alle persone. Ne consegue che ai fini del dolo è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva. Nel caso di specie, il sinistro è stato pienamente percepito dal conducente, come accertato dalle logiche argomentazioni della Corte genovese, non sindacabili in questa sede. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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