41-bis e colloqui: no al rinnovo delle promesse di matrimonio senza vetro divisorio quando prevale la sicurezza (Cass. pen. 22145/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 22145 del 16 giugno 2026 (R.G. 3027/2026), camera di consiglio del 28 aprile 2026 — Presidente Casa, Relatore Aliffi.
Il principio di diritto
Nel regime differenziato dell’art. 41-bis ord. pen. il diritto del detenuto a coltivare gli affetti familiari deve essere sempre contemperato con le esigenze di ordine e sicurezza: la deroga alle modalità ordinarie del colloquio — in particolare lo svolgimento senza vetro divisorio ex art. 16 della circolare DAP 2 ottobre 2017 — ha natura eccezionale e presuppone ragioni specifiche che rendano particolarmente elevata l’urgenza di coltivare il rapporto affettivo.
Avverso i provvedimenti resi ex art. 35-bis ord. pen. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva nei soli limiti dell’assenza grafica o della mera apparenza. È perciò legittimo il diniego del colloquio senza vetro fondato sulla perdurante pericolosità del detenuto e sul rischio di comunicazioni con l’esterno, a fronte di un’esigenza affettiva soddisfacibile con un colloquio ordinario.
Il fatto
Un detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. chiedeva di poter rinnovare le promesse di matrimonio, in occasione dell’anniversario, nella cappella o nella sala colloqui dell’istituto, senza vetro divisorio e alla presenza del parroco e dei figli. L’Amministrazione penitenziaria negava; il Magistrato e poi il Tribunale di sorveglianza rigettavano il reclamo ex art. 35-bis ord. pen.
Il detenuto ricorreva per cassazione: il diniego non sarebbe adeguatamente motivato (fondato su un’istruttoria non conoscibile dalla difesa) e la richiesta non mirava a un colloquio aggiuntivo, ma a utilizzare quello mensile già spettante, sia pure in deroga con l’assenza del vetro, come già avvenuto per il matrimonio della figlia.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Avverso i provvedimenti ex art. 35-bis ord. pen. l’impugnazione è consentita solo per violazione di legge; la doglianza sul vizio di motivazione è deducibile nei soli limiti dell’assenza grafica o della mera apparenza.
Il regime dell’art. 41-bis mira a recidere i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale; i colloqui, “veicolo più diretto” di comunicazione con l’esterno, sono perciò circondati da rigorose cautele (uno al mese, videoregistrazione, vetro divisorio). La deroga senza vetro, prevista dalla circolare DAP, è ammessa in via ordinaria per i figli o nipoti minori in linea retta e, con le cautele ordinarie, per parenti e affini entro il terzo grado, e resta di natura eccezionale.
Nel caso concreto il Tribunale aveva escluso, senza vizio motivazionale, ragioni derogatorie: prevaleva l’esigenza di evitare un incontro senza vetro con la coniuge ed estranei, data la particolare pericolosità del detenuto (inserito in una consorteria di tipo familistico, autore di messaggi criptici anche durante la detenzione) e la possibilità di rinnovare le promesse in un colloquio ordinario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Per il detenuto in 41-bis e per la difesa, la richiesta di colloquio senza vetro va costruita sul contemperamento: non basta il desiderio, per quanto legittimo, legato a una ricorrenza familiare. Serve una ragione specifica che elevi l’urgenza affettiva e regga il bilanciamento con la sicurezza; dove l’obiettivo è raggiungibile con un colloquio ordinario, il diniego è difficilmente attaccabile.
Sul piano dell’impugnazione, contro i provvedimenti ex art. 35-bis ord. pen. si può dedurre solo la violazione di legge (o la motivazione meramente apparente). Impostare il ricorso come critica “nel merito” al bilanciamento operato dal giudice di sorveglianza porta al rigetto.
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