Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 11020 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, ha lasciato immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione. Non sono pertanto consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, invochi una considerazione alternativa del compendio probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26 febbraio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Urbino del 24 giugno 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 309,87 di multa per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, per essere essa fondata su un quadro probatorio non inequivoco; mancanza di motivazione, per essere stata espressa unicamente per relationem; travisamento di prova, per non essere stata colta la corretta valenza della transazione depositata, idonea a dimostrare l’insussistenza del profilo soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non sono deducibili in sede di legittimità. Il Collegio ha ribadito che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali possa integrare un vizio di legittimità.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, per le quali l’apprezzamento dei fatti è riservato al giudice di merito. Viene poi evidenziato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, essendo preclusa la pura e semplice rilettura del materiale probatorio (viene citata Sez. V n. 17905 del 23.03.2006).

La Corte aggiunge che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando sul punto Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009.

Su questa base il Collegio osserva che il ricorrente, in realtà, invoca una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità penale.

All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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