Esigenze cautelari alternative e custodia cautelare per pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 10019 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente l’esistenza di una sola di esse per fondare legittimamente la misura. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere può essere fondato, in via primaria, sul pericolo di recidiva desunto dalla gravità del fatto e dalle modalità della condotta, senza che rilevi, a tal fine, l’eventuale insussistenza del presupposto dell’irreperibilità dell’indagato, che attiene esclusivamente all’esigenza cautelare del pericolo di fuga.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Genova, pronunciando sull’appello del Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen., applicava all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, sostituendo le misure non detentive del divieto di espatrio, di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, precedentemente disposte dal Giudice per le indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza del tribunale cautelare l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Il ricorrente contestava, in particolare, il presupposto della propria irreperibilità, posto dal tribunale a dimostrazione dell’inadeguatezza delle misure non custodiali, sostenendo di essere stato regolarmente reperito e sottoposto a interrogatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro cautelare, rilevando come l’appello del Pubblico Ministero avesse ad oggetto esclusivamente il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure non custodiali applicate dal G.I.P. a fronteggiare il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva.
Il Tribunale aveva accolto l’appello, ravvisando l’incoerenza intrinseca della decisione del G.I.P., il quale, pur avendo argomentato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della situazione di irregolarità sul territorio, dell’assenza di dimora stabile e della sistematicità dell’attività di spaccio, aveva poi ritenuto adeguate misure non detentive. Il giudice cautelare aveva invece ritenuto che unica misura adeguata e proporzionata fosse la custodia cautelare in carcere, considerata la gravità del fatto, le modalità della condotta, il quantitativo di sostanza ceduto e la circostanza che l’indagato si era reso irreperibile.
La Suprema Corte ha rilevato che la difesa aveva contestato la sola insussistenza dell’irreperibilità, senza specificamente censurare la ratio che sorreggeva, in via primaria, l’adeguatezza della misura di massimo rigore, fondata sulla pericolosità sociale derivante dalla gravità del fatto e dalle sue modalità. Il profilo dell’irreperibilità, ove anche sussistente, avrebbe potuto al più incidere sul giudizio relativo al pericolo di fuga, ma non sul pericolo di recidiva, trattandosi di esigenze cautelari non necessariamente concorrenti.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente l’esistenza di una sola di esse per fondare la misura, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso basato sul dedotto travisamento probatorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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