Valore in dogana: le banche dati statistiche (M.E.R.C.E./Cognos) valgono solo come criterio residuale ex art. 31 (Cass. trib. 20998/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 20998/2026 del 20 giugno 2026 (camera di consiglio del 26 maggio 2026, R.G.N. 1396/2023) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Giovanni Galasso.

Il principio di diritto

«Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (nella specie, Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali ai sensi dell’art. 31 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 par. 3 reg. UE 952/2013) e non anche per la determinazione del valore ai sensi dell’art. 30 reg. CEE 2913/1992 (oggi art. 74 parr. 1 e 2 reg. UE 952/2013)».

Il fatto

L’Agenzia delle Dogane recuperava a posteriori i dazi su importazioni di borse e borsette di origine cinese, rideterminando il valore in dogana sulla base della banca dati statistica M.E.R.C.E./Cognos. Dopo un lungo contenzioso — in cui una prima pronuncia di legittimità aveva cassato la decisione per mancato contraddittorio — il giudice del rinvio annullava gli avvisi di rettifica: pur ritenuto rispettato il contraddittorio, l’Agenzia aveva rideterminato il valore su dati statistici, senza seguire l’ordine dei criteri fissato dal codice doganale. Avverso tale sentenza ricorreva l’Amministrazione, con un unico motivo: i valori estratti dalla banca dati sarebbero utilizzabili ai sensi dell’art. 30, paragrafo 2, lett. b), del codice doganale comunitario, relativo alle merci similari.

La motivazione

La Corte ricorda che l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana, che di norma coincide con il valore di transazione (art. 29 del codice doganale comunitario; art. 70 del codice doganale dell’Unione). Per discostarsene, l’autorità deve nutrire “fondati dubbi” e attivare il contraddittorio (art. 181-bis reg. CEE 2454/1993). I criteri degli artt. 29, 30 e 31 sono in rapporto di rigida sussidiarietà: al metodo successivo si ricorre solo quando il precedente non è applicabile, con onere dell’Amministrazione di dimostrare di aver rispettato la sequenza o di indicare perché non sia stato possibile.

La banca dati M.E.R.C.E./Cognos raccoglie valori statistici aggregati: può fondare i “fondati dubbi” sulla veridicità del valore dichiarato, ma — per il suo carattere astratto, aggregato e riservato — non è riconducibile a specifiche transazioni di merci identiche o similari ai sensi dell’art. 30, e può rilevare soltanto come criterio residuale ex art. 31. La Corte risolve così il contrasto interno tra i propri precedenti, aderendo all’orientamento che confina tali dati all’art. 31 e allineandosi alla giurisprudenza unionale più recente: la Corte di giustizia UE, con sentenza del 29 gennaio 2026 (cause riunite C-72/24 e C-73/24, Keladis), ha chiarito che i dati statistici aggregati sono utilizzabili solo “in ultima istanza”, nell’ambito dell’art. 31 del codice doganale comunitario e dell’art. 74, par. 3, del codice doganale dell’Unione, con un obbligo di motivazione rafforzato; nello stesso senso il Tribunale UE (sentenza del 3 giugno 2026, T-224/25). La Corte ricorda anche che l’intervallo temporale di riferimento è di norma di novanta giorni (quarantacinque precedenti e quarantacinque successivi allo sdoganamento), estendibile a quarantotto mesi solo in via eccezionale.

Il giudice del rinvio, escludendo che i valori M.E.R.C.E. potessero fondare la determinazione ex art. 30 e rilevando il mancato rispetto dell’ordine dei criteri, ha fatto corretta applicazione di tali principi, con valutazione di merito non sindacabile. Il ricorso dell’Amministrazione è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della materia e i contrasti giurisprudenziali.

Implicazioni pratiche

L’Agenzia delle Dogane non può rideterminare il valore in dogana appoggiandosi ai valori statistici delle proprie banche dati (M.E.R.C.E./Cognos) come se fossero prezzi di merci similari: quei dati servono ad attivare i “fondati dubbi”, ma possono incidere sul valore solo come extrema ratio ex art. 31, dopo aver motivatamente escluso i criteri prioritari. Un accertamento che salti l’ordine dei criteri è illegittimo. Il principio, elaborato sotto il codice doganale comunitario, vale anche per il Codice doganale dell’Unione (art. 74), stante la sostanziale identità delle discipline.

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