Imposta unica sulle scommesse: il metodo forfetario resta per chi non si collega al totalizzatore nazionale, salvo prova contraria (Cass. trib. 9347/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9347/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 9213/2025) — camera di consiglio del 10 febbraio 2026, Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatrice Tania Hmeljak.
Il principio di diritto
«In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un’attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell’attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa e solo se prova l’effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015».
Il fatto
A un bookmaker estero non collegato al totalizzatore nazionale e al relativo Centro Trasmissione Dati (CTD) veniva notificato un avviso di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativa al 2016, oltre a interessi e sanzioni. In mancanza di trasmissione dei report sulle scommesse raccolte, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva applicato il metodo presuntivo, con aliquota dell’8% sul triplo della media provinciale. La CTP di Napoli e la CGT di secondo grado della Campania rigettavano; i contribuenti ricorrevano per cassazione con sei motivi, invocando il nuovo metodo dell’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015, che assoggetta a imposta i soli ricavi del bookmaker con esonero del CTD.
La motivazione
Preliminarmente è disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questioni di diritto a carattere consolidato e prive di rilevanza nomofilattica. Nel merito, il nuovo metodo di determinazione dell’imponibile (comma 945) presuppone una raccolta gestita in modo regolare e verificabile; per chi non ha regolarizzato la propria posizione, non essendo collegato al totalizzatore nazionale, resta applicabile il metodo forfetario del comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014. Tale determinazione ha valenza induttiva ma è ragionevole e rispettosa della capacità contributiva, perché il contribuente può sempre fornire prova contraria dell’effettivo ammontare di giocate, vincite e costi (nella specie neppure dedotta).
Il terzo motivo è infondato: il criterio del comma 644, lett. g), si applica ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 e riguarda proprio l’annualità in contestazione. Le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione (artt. 56 e ss. TFUE) e di soggettività passiva del bookmaker comunitario sono già state risolte dalla Corte costituzionale (sent. n. 27/2018) e dalla Corte di giustizia (causa C-788/18), sicché non vi è ragione per il rinvio pregiudiziale; legittime anche le sanzioni, non ricorrendo un’incertezza normativa.
Esito: rigetta il ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e al pagamento di 1.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per i bookmaker esteri e i CTD non collegati al totalizzatore nazionale, l’accertamento dell’imposta unica sulle scommesse può legittimamente fondarsi sul metodo forfetario e induttivo dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014. Il regime ordinario sui ricavi dell’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015 spetta solo a chi ha regolarizzato la propria posizione o a chi dimostri in concreto l’ammontare di giocate, vincite e costi: la stima induttiva è ammessa proprio perché non preclude la prova contraria del contribuente.
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