Responsabilità del consulente fiscale: la diligenza qualificata impone di verificare l’operato del cliente (Cass. 21061/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 21061/2026 del 21 giugno 2026 (camera di consiglio del 7 maggio 2026, R.G.N. 5696/2023) — Presidente Chiara Graziosi, Relatrice Francesca Fiecconi.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità del consulente fiscale verso il cliente, la diligenza qualificata (artt. 1176, secondo comma, e 1218 c.c.) impone non solo l’esecuzione dell’incarico, ma anche il controllo e la verifica — preventiva e successiva — dell’operato del cliente e della documentazione fornita, così da fornire una consulenza funzionale non solo allo scopo dell’operazione ma anche al rispetto dei doveri fiscali: il professionista non può limitarsi a confidare nei dati ricevuti quando dalla loro corretta imputazione sarebbero emersi gli errori. In materia contabile, inoltre, il consulente tecnico d’ufficio (art. 198 c.p.c.) può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, senza che gli si applichino le preclusioni processuali poste in capo alle parti.

Il fatto

Una notaia, che per anni si era avvalsa della consulenza fiscale di un commercialista, subiva una verifica della Guardia di Finanza: era contestata la modalità di fatturazione — costi indicati come anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972 — con conseguente maggiore imposizione (circa 56.000 euro tra avviso di accertamento e ravvedimento operoso). Attribuendo l’errore al consulente, ne chiedeva la condanna al risarcimento. Il Tribunale di Sondrio e la Corte d’appello di Milano rigettavano la domanda, ritenendo le violazioni riconducibili alla sola condotta della cliente, che curava direttamente le fatture. La notaia ricorreva per cassazione con sette motivi.

La motivazione

La Corte accoglie i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, respingendo il primo e il terzo. Riscontra anzitutto la contraddittorietà e apparenza della motivazione (nel senso di Cass. Sez. U n. 8053/2014): la Corte d’appello ha escluso la responsabilità del commercialista sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio “pregiudicata” dal mancato esame della documentazione relativa all’accertamento fiscale, che lo stesso CTU aveva chiesto di poter acquisire in quanto rilevante.

Sul piano processuale, la Corte richiama l’intervento delle Sezioni Unite in materia di esame contabile: ai sensi dell’art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire — anche prescindendo dall’allegazione delle parti — tutti i documenti necessari a rispondere, pure se diretti a provare i fatti principali, salvo opposizione delle parti; resta comunque sempre ammissibile l’esame dei fatti secondari o accessori (Cass. Sez. U n. 3086/2022; Cass. n. 16012/2024). È perciò errato applicare al CTU il regime delle preclusioni processuali proprie delle parti (art. 183, comma 6, c.p.c.), poiché egli esercita poteri officiosi del giudice.

Sul merito della responsabilità, la Corte osserva che le competenze tributarie riferite ai fatti di causa — determinazione del reddito professionale e IVA — sono proprie del consulente fiscale, non del notaio, le cui competenze tributarie attengono al diverso ruolo di sostituto d’imposta. Il consulente è tenuto a una diligenza qualificata e a una consulenza funzionale al rispetto della normativa fiscale (Cass. n. 13828/2019; Cass. n. 14387/2019): non poteva limitarsi a contabilizzare i dati del cliente, poiché la corretta imputazione dei costi avrebbe dovuto far emergere gli errori di fatturazione. Sono invece infondati il primo e il terzo motivo, relativi alla scelta del CTU: essa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (art. 61 c.p.c.), anche al di fuori dell’albo e senza nullità (Cass. n. 11221/2024; n. 12499/2023; n. 14906/2011), e l’eventuale difetto di imparzialità del consulente si fa valere solo con la ricusazione ex art. 192 c.p.c. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.

Implicazioni pratiche

Il commercialista non si libera dalla responsabilità limitandosi a contabilizzare i dati che il cliente gli trasmette: la diligenza qualificata gli impone di verificare e segnalare gli errori percepibili, tanto più quando la materia (IVA, determinazione del reddito) esula dalle competenze proprie del cliente. Sul piano processuale, in materia contabile il CTU gode di ampi poteri istruttori e non è vincolato alle preclusioni delle parti: negargli l’esame di documenti decisivi vizia la sentenza che su quella consulenza si fonda.

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