Il regolamento di competenza d’ufficio è tardivo se sollevato dopo la prima udienza di trattazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14209 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando sia sollevato dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria del giudice preventivamente adito oltre il termine preclusivo di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. Il potere di elevare il conflitto deve essere esercitato, a pena di decadenza, con provvedimento pronunciato alla prima udienza di trattazione, ovvero a scioglimento della riserva ivi assunta. Il decorso di tale momento rende definitivamente incontestabile e vincolante la competenza del giudice ad quem.

Il Fatto

In occasione di un sinistro stradale occorso nel 2023, erano state promosse due distinte cause di risarcimento danni: una dinanzi al Tribunale, per un danno di maggiore valore, e una dinanzi al Giudice di pace, per un danno di valore inferiore. Il Giudice di pace, ritenuta la connessione per titolo, aveva disposto la riassunzione della causa minore dinanzi al Tribunale.

Dopo la riassunzione e lo svolgimento dell’istruttoria, il Tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 2025, aveva sollevato d’ufficio il conflitto di competenza, ritenendo che la controversia riassunta fosse devoluta per materia alla competenza del Giudice di pace.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’esercizio del potere di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza soggiace al termine preclusivo stabilito dall’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. Tale potere deve, quindi, essere esercitato entro la prima udienza di trattazione ovvero, per i procedimenti cui si applica la novella di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ.

Il giudice investito della controversia può sollevare il conflitto solo con provvedimento pronunciato alla prima udienza di trattazione o a scioglimento della riserva assunta in quella sede. Il superamento di tale fase processuale preclude l’elevazione del conflitto, rendendo la competenza del giudice ad quem definitivamente incontestabile.

Nel caso di specie, l’esame del fascicolo ha rivelato che, dopo la riassunzione, il Tribunale aveva tenuto diverse udienze: aveva disposto l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, fissato un’udienza per il tentativo di conciliazione e, infine, con ordinanza del 16 agosto 2025, dichiarata la causa matura per la decisione, fissando l’udienza di precisazione delle conclusioni. Solo successivamente, con l’ordinanza del 31 ottobre 2025, aveva sollevato il conflitto.

La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del regolamento, palesemente tardivo in quanto sollevato quando la causa era giunta alla fase decisoria, ben oltre la prima udienza di trattazione. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale per la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione, senza provvedimento sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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