Giudicato esterno del New Jersey opponibile ai funzionari in privity (Cass. civ. Sez. III n. 7255 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi in un ordinamento straniero e già riconosciuto in Italia con sentenza definitiva è idoneo a spiegare i propri effetti preclusivi anche nei confronti dei soggetti che, pur non evocati in quel giudizio, si trovino in rapporto di privity con la parte vittoriosa, secondo la legge dello Stato di provenienza. L’ampiezza dell’effetto espansivo va valutata alla stregua dell’ordinamento di origine e non secondo il criterio della doppia confinazione, che resta elaborazione dottrinale priva di riscontro giurisprudenziale. Quando la decisione straniera non si sia limitata a definire la controversia in limine, ma abbia esaminato il merito delle domande e delle riconvenzionali sullo stesso nucleo fattuale, la riproposizione della domanda davanti al giudice italiano è preclusa.

Il Fatto

La vicenda si inserisce nel contenzioso seguito al dissesto del gruppo Parmalat. Il commissario straordinario delle società in amministrazione straordinaria, dopo la definizione del processo penale italiano con sentenza di patteggiamento, aveva promosso negli Stati Uniti un giudizio risarcitorio nei confronti di un istituto di credito statunitense e di alcune società collegate.

Quel giudizio si era concluso con il rigetto delle domande e con l’accoglimento della domanda riconvenzionale della banca. La società ricorrente aveva poi agito in Italia, davanti al Tribunale di Milano, nei confronti delle due banche e dei funzionari, ottenendo però una pronuncia di rigetto fondata sull’eccezione di giudicato estero. L’appello veniva respinto dalla Corte d’appello di Milano, e la società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il secondo motivo, muovendo dal principio per cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge. Il giudice di legittimità può quindi accertare direttamente esistenza e portata del giudicato esterno, con cognizione piena degli atti processuali.

Quanto alla prima questione, la decisione impugnata è confermata: dal tenore della pronuncia statunitense del 2005 si ricava che la legittimazione del commissario fu esclusa solo là dove questi agiva a tutela di singoli creditori o categorie di creditori, non della massa. L’argomento fondato sull’espressione incremental injuries è ritenuto labile.

La Corte esclude poi che le decisioni americane siano state mere decisioni in rito. Il summary judgment e il verdict, preceduti da un esame della legittimazione e da una cospicua istruttoria documentale, hanno investito il merito: un unico claim, delimitato dalla corte del New Jersey, è stato ammesso a tutela della massa, discusso e rigettato, ed è stata accolta la riconvenzionale della banca sullo stesso nucleo fattuale.

Da ciò deriva l’infondatezza dei motivi primo, terzo, quarto e quinto. L’effetto espansivo del giudicato si valuta secondo la legge del New Jersey, che valorizza il rapporto di privity in presenza del medesimo nucleo fattuale principale. Il richiamo alla teoria della doppia confinazione è disatteso, perché privo di riscontro giurisprudenziale. Rileva inoltre che la sentenza americana è già stata delibata in Italia con Cass. n. 10540 del 2019.

Il sesto e l’ottavo motivo sono inammissibili: il richiamo a una pretesa differenza ontologica tra l’azione già proposta con la costituzione di parte civile e quella civile risarcitoria è smentito dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. e dagli approdi sulla translatio iudicii. Il settimo è manifestamente infondato, poiché l’art. 7 della legge n. 218/1995 non è applicabile al processo penale, dove i casi di sospensione sono tassativi. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *