IVA di gruppo: senza garanzia va versato l’importo compensato, e le regole più favorevoli del 2014 non valgono per il passato (Cass. trib. 21108/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 21108 del 22 giugno 2026 (R.G. 5223/2021), adunanza camerale del 17 aprile 2026 — Presidente Fuochi Tinarelli, Relatore Brogi.
Il principio di diritto
Nella liquidazione IVA di gruppo (art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972; art. 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979), la compensazione delle eccedenze detraibili delle controllate con l’IVA a debito della controllante richiede, in alternativa, la prestazione della garanzia bancaria o assicurativa oppure il versamento dell’importo corrispondente entro il termine di presentazione della dichiarazione. La mancata prestazione della garanzia al momento della dichiarazione concretizza l’inadempimento e legittima il recupero dell’importo compensato.
Le modifiche introdotte dall’art. 13 del d.lgs. n. 175 del 2014 all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 — a seguito di una procedura di infrazione europea — segnano una netta discontinuità della disciplina e non si applicano alle annualità d’imposta anteriori: è irrilevante che, al momento della notifica dell’atto di recupero, fosse decorso il termine triennale di durata della garanzia o fosse già entrata in vigore la nuova disciplina, poiché l’inadempimento si concretizza alla data della dichiarazione in cui le eccedenze sono usate in compensazione.
Il fatto
Per l’anno d’imposta 2011, una società controllante presentava una dichiarazione IVA di gruppo compensando la propria IVA a debito con le eccedenze detraibili di due controllate. A causa della crisi del gruppo, la controllante e le controllate non ottennero la garanzia bancaria o assicurativa richiesta dalla legge per le compensazioni infragruppo.
L’Agenzia delle entrate notificava alla controllante un atto di recupero del credito IVA compensato, oltre interessi. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia confermava la pretesa. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. All’epoca della dichiarazione (2011), il sistema prevedeva tre modalità per la compensazione delle eccedenze detraibili: la prestazione della garanzia (triennale), il versamento dell’importo compensato entro il termine di dichiarazione, o la compensazione senza garanzia per il contribuente “virtuoso” in presenza delle condizioni di esenzione. La contribuente, non avendo prestato la garanzia né versato, era inadempiente sin dalla dichiarazione.
Le novità dell’art. 13 del d.lgs. n. 175 del 2014 — frutto della procedura di infrazione UE — hanno riscritto l’art. 38-bis con una netta discontinuità, ma non retroagiscono: non rileva che, alla notifica dell’atto, fosse trascorso il triennio o vigesse la nuova disciplina, perché l’inadempimento si era già concretizzato alla data della dichiarazione. Né poteva sorgere alcun affidamento della controllante a compensare senza versamento in assenza di garanzia. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Chi usa la liquidazione IVA di gruppo per compensare le eccedenze detraibili delle controllate deve, già al momento della dichiarazione, o prestare la garanzia o versare l’importo compensato: la crisi d’impresa che impedisce di ottenere la garanzia non salva dal recupero. L’inadempimento “matura” alla data della dichiarazione, non dopo.
Attenzione alla tentazione di invocare la disciplina più favorevole sopravvenuta: le modifiche dell’art. 38-bis introdotte nel 2014 non si applicano alle annualità anteriori, trattandosi di una disciplina in netta discontinuità con la precedente. Per gli anni pregressi vale la rigida alternativa garanzia/versamento, e non conta che l’atto di recupero sia notificato dopo la scadenza triennale della garanzia.
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