Ruolo straordinario e decadenza della potestà impositiva dopo condono (Cass. civ. Sez. V n. 10589 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ruolo straordinario, emesso ai sensi dell’art. 15 bis d.p.r. n. 602/1973, non esonera l’amministrazione finanziaria dall’onere di dimostrare la persistenza della potestà impositiva, che deve essere esercitata, per ogni tributo, entro i termini decadenziali. A fronte di una cartella notificata per l’intero importo sulla base di un ruolo straordinario, il contribuente può eccepire la decadenza e l’amministrazione non può limitarsi ad allegare l’assenza di un termine decadenziale riferito al ruolo straordinario. La notifica delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge n. 289/2002 è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 37, comma 44, della legge n. 248/2006.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania, che aveva ritenuto la stessa decaduta dalla potestà impositiva. Il giudice di merito aveva rilevato che la cartella con iscrizione a ruolo era stata formata nel 2011, mentre, in base alla legge n. 289/2002, le cartelle conseguenti a iscrizione a ruolo relative alla stessa legge avrebbero dovuto essere effettuate entro il 31 dicembre 2008.
La contribuente è rimasta intimata. La questione riguarda la natura straordinaria del ruolo e la sua incidenza sui termini decadenziali dell’azione impositiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione relativa alla decadenza della potestà impositiva in presenza di un ruolo di natura straordinaria. Il ricorrente addebita al giudice di merito di avere ritenuto la decadenza sebbene il ruolo oggetto di giudizio fosse di natura straordinaria ai sensi dell’art. 15 bis d.p.r. n. 602/1973 e, come tale, a suo parere non soggetto a decadenza. La Suprema Corte rileva che la natura di ruolo straordinario emerge dal testo della sentenza impugnata.
Il Collegio chiarisce la particolarità dell’istituto. Il ruolo straordinario può essere emesso per la somma integrale ancorché sia in corso un giudizio, in quanto sussiste un pericolo per la riscossione, come previsto dall’art. 11 d.p.r. n. 602/1973. Tuttavia, di fronte a una cartella notificata per riscuotere l’intero importo, il contribuente può eccepire la decadenza, e l’amministrazione non può difendersi allegando semplicemente l’assenza di termine decadenziale riferito al ruolo straordinario.
La Corte precisa che, in via generale, l’amministrazione deve dimostrare la persistenza della potestà impositiva, esercitabile comunque, per ogni tributo, entro i termini decadenziali. Nella specie, però, venne emessa una cartella a seguito di un condono, e il giudice di merito ha ritenuto che, in forza di tale fattispecie, si dovesse provvedere alla notifica della cartella entro il 31 dicembre 2008, come stabilito dall’art. 37, comma 44, della legge n. 248/2006.
Con riferimento all’annualità 2001, la Corte esclude che la decadenza si sia verificata. Il contribuente aveva proposto ricorso avverso il diniego di condono, motivato dal mancato versamento degli importi previsti dalla disciplina condonistica, e la relativa controversia era stata definita con l’ordinanza n. 10579 del 2014, prodotta dall’Agenzia, favorevolmente all’erario.
Per l’annualità 2002, invece, le difese dell’erario rimangono indimostrate. L’ordinanza n. 10578 del 2014, pur allegata, si riferisce all’annualità 2000, e nulla si desume circa un giudizio di revocazione relativo all’annualità in questione. Vale quindi il rilievo del giudice di merito, secondo cui solo nel 2011 avvenne l’iscrizione in forma straordinaria. Ne deriva l’accoglimento parziale del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito.
Nota della Redazione
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