Nell’ATI ogni impresa conserva l’autonomia fiscale per la TARSU, che grava solo su chi detiene l’area (Cass. civ. Sez. 5 n. 550 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della T.A.R.S.U., ai sensi dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, è integrato dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione dell’area, a prescindere dal titolo in base al quale essa avvenga. Nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese, il rapporto di mandato non determina la nascita di un’organizzazione o associazione tra gli operatori economici riuniti, i quali conservano la propria autonomia ai fini degli adempimenti fiscali. Ne consegue che l’obbligazione tributaria per la TARSU grava esclusivamente sul soggetto che detiene l’area, mentre la responsabilità solidale tra le imprese riunite opera solo per le obbligazioni di natura contrattuale nei confronti della stazione appaltante.
Il Fatto
Una società, già mandataria di un’associazione temporanea di imprese, impugnava un avviso di accertamento per la TARSU relativo alle annualità 2008-2012, emesso dal Comune per la gestione di un parcheggio pubblico. La società eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la gestione dell’area era stata affidata a un’altra società del raggruppamento, la quale ne era l’effettiva detentrice. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, invece, riformava la sentenza, affermando la legittimazione passiva della mandataria capogruppo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il ricorso, ha esaminato con priorità il motivo relativo alla motivazione della sentenza impugnata, ritenendolo infondato. Richiamando il diritto vivente formatosi dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha precisato che è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie, la motivazione della CTR, sebbene basata su un erroneo presupposto giuridico, risultava chiara e non apparente, superando il parametro minimo del sindacato di legittimità.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando il principio dell’autonomia fiscale delle imprese riunite in ATI. Ha chiarito che la costituzione di un’ATI realizza una mera aggregazione di scopo, senza dar luogo a un’entità giuridica nuova con patrimonio autonomo. Il mandato collettivo conferito alla capogruppo non configura un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo finalizzato solo ad agevolare i rapporti con la stazione appaltante. Ogni impresa, pertanto, rimane titolare dei propri obblighi fiscali e contributivi, rispondendo separatamente per le attività che svolge.
La Corte ha, quindi, applicato tale principio al presupposto impositivo della TARSU, rilevando come l’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 richieda quale unico requisito l’occupazione o la detenzione dell’area. Poiché la gestione del parcheggio era stata specificamente affidata alla società S.I.S., quest’ultima era l’unica soggetto passivo d’imposta, essendo l’effettiva detentrice dell’area. La responsabilità solidale tra le imprese, invocata dal Comune, opera esclusivamente per le obbligazioni contrattuali derivanti dall’appalto, non per i debiti tributari.
La Corte ha precisato che l’accoglimento del primo motivo assorbe le restanti censure relative alla carenza dei presupposti impositivi e al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. In conclusione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente, compensando le spese dei giudizi di merito e condannando il Comune alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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