Ordine di demolizione dell’abuso edilizio: sopravvive alla morte del condannato e vincola l’erede senza bisogno di nuova notifica (Cassazione Penale 20140/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 20140 del 1 giugno 2026 (R.G.N. 6958/2026) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Emanuela Gai
Il principio di diritto
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avente natura di sanzione amministrativa preordinata alla tutela dell’interesse paesaggistico-urbanistico, conserva la propria efficacia anche in caso di acquisto dell’immobile per successione mortis causa, operando nei confronti dell’erede del condannato, senza che occorra una nuova notificazione dell’ingiunzione a demolire già notificata al dante causa. Il procedimento di esecuzione in cui si sollevano questioni sull’ordine di demolizione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen., con contraddittorio camerale, e non rientra tra le “altre competenze” per le quali il giudice dell’esecuzione decide de plano ai sensi dell’art. 676, comma 1, in relazione all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive avanzata da un erede. Il ricorrente lamentava, da un lato, che il giudice avesse deciso in camera di consiglio anziché de plano ai sensi degli artt. 676 e 667 cod. proc. pen.; dall’altro, la mancata notificazione dell’ingiunzione a demolire relativa alla sentenza di condanna emessa nei confronti della madre, poi deceduta, dante causa dell’immobile. Il manufatto, interamente abusivo perché realizzato senza titolo, era oggetto di più sentenze di condanna e di distinti ordini di demolizione.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: le questioni sull’ordine di demolizione seguono il rito camerale dell’art. 666 cod. proc. pen. e non rientrano tra le competenze decise de plano ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; peraltro lo stesso ricorrente, nell’istanza di incidente di esecuzione, aveva chiesto una celere fissazione dell’udienza camerale.
Nel merito, l’ingiunzione relativa alla sentenza emessa nei confronti della madre era stata regolarmente notificata a quest’ultima quand’era in vita; l’ordine di demolizione conserva efficacia anche in caso di trasmissione mortis causa dell’immobile all’erede, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico-urbanistico alla cui tutela è preordinato, senza necessità di una nuova notificazione (Sez. 3, n. 18576/2019; Sez. 3, n. 16141/2023). Inoltre al ricorrente era stata direttamente notificata l’ingiunzione relativa ad altra sentenza, avendo egli riportato condanna per la prosecuzione dei lavori sullo stesso immobile abusivo, poi acquisito iure hereditatis. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Ereditare un immobile abusivo significa ereditarne anche l’ordine di demolizione: la sanzione non si estingue con la morte del condannato e vincola l’erede, che non può pretendere una nuova notificazione dell’ingiunzione già notificata al dante causa. Prevale l’interesse pubblico paesaggistico-urbanistico, di carattere reale, che segue il bene. Sul piano processuale, le contestazioni sull’ordine di demolizione vanno proposte con incidente di esecuzione in contraddittorio camerale ex art. 666 cod. proc. pen., non con il rito de plano. Chi accetta un’eredità dovrebbe quindi verificare la regolarità edilizia dei fabbricati che vi rientrano: la rinuncia all’eredità può essere l’unica via per sottrarsi all’ordine di demolizione.
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