Patteggiamento, qualificazione del fatto e ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8164 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è ammesso esclusivamente nei casi di errore manifesto. La verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. va condotta sulla sola base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. È pertanto inammissibile la doglianza che presupponga aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione. Ai fini dell’art. 624-bis cod. pen., integrano la nozione di privata dimora i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Torino che, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha qualificato come furto in abitazione la sottrazione di una borsa collocata negli uffici di una parrocchia. L’unico motivo di ricorso censura il vaglio operato dal giudice del patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto.

La questione approda in cassazione perché il ricorrente assume che l’ufficio parrocchiale non integri la nozione di privata dimora richiesta dall’art. 624-bis cod. pen., così sollecitando il controllo di legittimità sull’error iuris in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dalla portata dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103. La norma consente di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, ma limita tale possibilità ai soli casi di errore manifesto.

Da qui la conseguenza processuale: è inammissibile la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. La Corte richiama le proprie precedenti pronunce, tra cui Sez. 5 n. 33145 del 2020, Sez. 6 n. 25617 del 2020, Sez. 3 n. 23150 del 2019 e Sez. 1 n. 15553 del 2018, che hanno progressivamente definito i confini del sindacato sulla qualificazione.

Il Collegio sottolinea che la verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve svolgersi esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso. L’esegesi è coerente con l’orientamento prevalente anteriore alla riforma Orlando, secondo cui la qualificazione è erronea solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, restando inammissibili le doglianze che presuppongano aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione, come affermato da Sez. 7 n. 39600 del 2015.

Applicando tali principi, la Corte esclude che l’error iuris lamentato presenti il connotato dell’evidenza. Ribadisce il principio consolidato per cui rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, richiamando Sez. Un. n. 31345 del 2017.

Sulla sola base del capo di imputazione, gli uffici parrocchiali possono in astratto qualificarsi come luoghi di privata dimora, essendo i luoghi di lavoro dei parroci ove si svolgono le attività connesse all’esercizio e alla gestione della parrocchia, rispetto ai quali il parroco è titolare dello ius excludendi alios e che sono accessibili al pubblico solo secondo la regolamentazione voluta dal sacerdote. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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