Reato continuato: la serialità dei reati non basta, serve la programmazione iniziale del disegno criminoso (Cass. pen. 22237/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22237/2026 (ud. 23 aprile 2026, dep. 16 giugno 2026; R.G.N. 4382/2026) — Presidente Rossella Catena, Relatore Tiziano Masini.
Il principio di diritto
Il riconoscimento del reato continuato (art. 81 c.p.), anche in fase esecutiva (art. 671 c.p.p.), richiede la verifica rigorosa di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità — dai quali risulti che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali. La mera serialità o abitualità criminosa non basta: essa rileva semmai per recidiva, abitualità e professionalità, non per la continuazione, che è istituto di favore. L’onere di allegare gli elementi specifici grava su chi invoca il medesimo disegno criminoso.
Il fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la responsabilità di un imputato per concorso in bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 legge fall.), per un’operazione distrattiva del patrimonio di una società poi fallita — la cessione di un ramo d’azienda a prezzo non incassato in favore di una società di comodo.
Con l’unico motivo il ricorrente lamentava la mancata applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) tra questo reato e quelli — associazione a delinquere, reati fiscali, riciclaggio — già giudicati con sentenza irrevocabile del GUP di Brescia, in cui gli era stato attribuito il ruolo di “prestanome”. A suo dire, il comune ruolo di prestanome dimostrerebbe l’unicità del disegno criminoso.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 28659/2017, Gargiulo), ribadisce che la continuazione presuppone una programmazione iniziale — sin dalla preordinazione del primo reato — di ulteriori condotte volte a uno scopo illecito comune e specifico, non una spinta criminogena solo generica. L’unicità del programma non può essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite, che rileva invece per recidiva, abitualità e professionalità nel reato.
L’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno del medesimo disegno criminoso grava su chi lo invoca; e l’accertamento è giudizio di fatto del giudice di merito o dell’esecuzione. Nel caso, il motivo era generico: valorizzava soltanto il ruolo di associato per delinquere e “prestanome” del ricorrente, senza indicare gli indicatori concreti della riconducibilità a un unico disegno di reati commessi con persone diverse, in relazione a reati-fine e società differenti.
Peraltro le decisioni di merito non avevano attribuito all’imputato la veste di “testa di legno”, avendo anzi accertato la sua consapevole partecipazione all’atto di cessione dei beni aziendali dinanzi al notaio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per chi chiede il riconoscimento della continuazione — nel processo di cognizione o in sede esecutiva — non basta allineare reati per titolo, tempo o per il ruolo rivestito dall’imputato: occorre allegare in concreto gli indici da cui desumere che i reati successivi erano già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo. L’onere probatorio è a carico dell’istante.
La “professionalità” del prestanome o la reiterazione di condotte dello stesso tipo giocano contro l’interessato, perché segnalano un’abitualità criminosa che è l’opposto del disegno unitario premiato dalla continuazione. Attenzione, infine, ai motivi generici: restano inammissibili ab origine e la Cassazione può rilevarne d’ufficio l’inammissibilità in ogni stato e grado.
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