Detenzione inumana e art. 35-ter ord. pen.: il giudizio di rinvio resta nel perimetro fissato dalla Cassazione, e lo spazio si misura al netto degli arredi amovibili (Cass. pen. 22227/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 22227 del 16 giugno 2026 (R.G. 2133/2026), camera di consiglio del 26 marzo 2026 — Presidente Miccoli, Relatore Renoldi.
Il principio di diritto
Nel giudizio di rinvio il perimetro cognitivo è definito dalla pronuncia rescindente (art. 627 cod. proc. pen.): non possono essere reintrodotte doglianze — su periodi o profili diversi — che la sentenza di annullamento aveva già ritenuto generiche o non deducibili, né riproposte questioni articolate con motivi nuovi non riferibili ai motivi principali.
Ai fini del rimedio risarcitorio per violazione dell’art. 3 CEDU (art. 35-ter ord. pen.), lo spazio minimo individuale si computa al netto del mobilio amovibile: se, così calcolato, supera i 3 mq pro capite fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo, non ricorre il trattamento inumano e degradante. Chi deduce una diversa e più affollata situazione detentiva deve farlo in modo autosufficiente.
Il fatto
Un detenuto aveva chiesto i rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per un periodo di detenzione asseritamente inumana. Dopo un primo annullamento della Cassazione (per omessa motivazione sull’ingombro dei mobili fissi a parete), il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, rigettava nuovamente il reclamo: nel periodo rilevante il detenuto era in cella singola, con spazio utile — al netto del mobilio amovibile — non inferiore a circa 5 mq, oltre la soglia dei 3 mq pro capite.
Il detenuto ricorreva per cassazione lamentando che non fosse stato considerato l’intero e più ampio periodo detentivo sofferto in vari istituti (2016-2022), e che fosse stata negata la perizia sullo spazio minimo calpestabile.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il perimetro del giudizio di rinvio era circoscritto dalla rescindente al solo periodo dicembre 2019 – giugno 2020, avendo la Cassazione già ritenuto generici o non deducibili gli altri profili: non era consentito riespanderli in sede di rinvio.
Il Tribunale aveva calcolato in modo puntuale lo spazio minimo (circa 5 mq in cella singola, al netto degli arredi amovibili), superiore alla soglia CEDU; la deduzione di una cella in realtà condivisa era rimasta indimostrata e non autosufficiente. La mancata nomina del perito era questione esplorativa e generica, peraltro già preclusa dalla stessa rescindente.
Sul piano processuale, la Corte rileva che la richiesta di trattazione orale era inammissibile ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., che impone la forma scritta per i ricorsi avverso le ordinanze rese all’esito del procedimento ex artt. 666 e 678 cod. proc. pen. Ne consegue la condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per chi assiste il detenuto, il giudizio di rinvio non è una seconda occasione per rimettere tutto in discussione: ciò che la rescindente ha già “chiuso” perché generico o non deducibile non torna in gioco. Conviene concentrare l’impugnazione sui profili effettivamente devoluti e curarne l’autosufficienza sin dal primo grado.
Sul calcolo dello spazio, la soglia dei 3 mq va verificata al netto degli arredi amovibili. Per contestare la stima serve un’allegazione documentata e autosufficiente (metrature, numero di occupanti, ingombri fissi): l’istanza generica di perizia non basta. Da ricordare, infine, il rito scritto obbligatorio ex art. 611, comma 1-bis, per i procedimenti di sorveglianza.
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