Accesso ai file audio delle intercettazioni: onere di diligente attivazione del difensore (Cass. pen. Sez. II n. 33139 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del difensore di accedere alle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare personale, affermato dalla Corte costituzionale n. 336 del 2008 e recepito dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., non si traduce automaticamente in una nullità ogni volta che il pubblico ministero ometta o ritardi la consegna dei supporti. La compressione di tale diritto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che presuppone la tempestiva e diligente attivazione del difensore: la richiesta deve essere specifica, indicare i file delle captazioni e rappresentare le ragioni di urgenza in funzione del giudizio di riesame. In assenza di tali requisiti, il ritardo dell’organo requirente non può ritenersi ingiustificato e non determina alcuna nullità. L’eventuale vizio è assorbito dalla verifica della tenuta del quadro indiziario.
Il Fatto
La ricorrente, indagata per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen., era destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 02.04.2026, rigettava la richiesta di riesame, confermando la misura e condannando la ricorrente alle spese.
Avverso tale provvedimento i difensori proponevano ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. Il primo censurava il rigetto dell’eccezione di nullità per il mancato accesso ai file audio delle intercettazioni poste a base della misura, nonché la scelta di non rimettere la questione alle Sezioni Unite. Gli altri motivi investivano la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la configurabilità dell’associazione, l’aggravante del dolo specifico di agevolazione mafiosa e le esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla Corte costituzionale n. 336 del 2008, che ha dichiarato illegittimo l’art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non riconosce al difensore, dopo l’esecuzione della misura, il diritto alla trasposizione delle registrazioni utilizzate per l’adozione del provvedimento. Il diritto all’ascolto diretto non è surrogabile dalle trascrizioni di polizia giudiziaria, perché intonazioni, pause e modalità espressive incidono sull’interpretazione del contenuto.
Le Sezioni Unite n. 20300 del 22.04.2010, Lasala, hanno esteso tale diritto al procedimento di riesame, chiarendo che l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero solo l’invio degli atti posti a base della richiesta, non anche dei supporti audio. Il difensore, quindi, deve poter accedere direttamente alle tracce utilizzate dall’accusa. Il legislatore ha poi recepito tale impostazione con l’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 216/2017, novellando l’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che la lesione del diritto di accesso integra una nullità a regime intermedio, non l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni. Il vizio riguarda il sub-procedimento di assunzione della prova in fase cautelare e consente, se ritualmente dedotto, di espungere le trascrizioni dalla valutazione dei gravi indizi. Il diritto, però, non è incondizionato: richiede una richiesta tempestiva e specifica, con indicazione dei file e delle ragioni di urgenza.
Nel caso concreto, la difesa aveva depositato l’istanza il 18 marzo 2026, con 654 progressivi riferiti indistintamente a più indagati e senza collegamento al riesame. Solo il 31 marzo, a ridosso dell’udienza, rappresentava l’urgenza. Il pubblico ministero, al contrario, si era attivato progressivamente con autorizzazioni del 19 e 24 marzo e, dopo la segnalazione, il 1° aprile. Manca, dunque, la prova della diligente attivazione difensiva, necessaria per configurare la nullità.
Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte esclude che sussistano i presupposti dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., non essendo maturato un contrasto consolidato. Il rigetto del primo motivo assorbe le censure sulla cd. prova di resistenza. Gli ulteriori motivi sono dichiarati aspecifici e manifestamente infondati: la valutazione dei gravi indizi spetta al giudice di merito cautelare, mentre in sede di legittimità è sindacabile solo la tenuta logica della motivazione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.