Confisca per equivalente limitata al profitto e prescrizione preclusa (Cass. pen. Sez. 4 n. 11765 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale della sentenza di appello, le questioni già decise dalla Corte di cassazione con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione, neppure per dedurre l’intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza rescindente, salvo che la relativa eccezione si fondi su una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale. La confisca per equivalente, essendo una misura di sicurezza obbligatoria e non una sanzione discrezionale, non può essere determinata in misura superiore all’importo del profitto del reato, come accertato in sede di contestazione; l’eventuale errore di calcolo nella sua quantificazione può essere corretto in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., con conseguente annullamento parziale senza rinvio.
Il Fatto
L’imputato, quale amministratore di fatto di una società, era stato condannato in primo grado per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e IRES per gli anni d’imposta 2012 e 2013, con contestuale applicazione della confisca per equivalente delle somme di denaro detenute dalla società e, in caso di incapienza, di beni di proprietà dell’imputato fino al medesimo ammontare.
La Corte d’appello, dopo aver corretto le date di consumazione dei reati, aveva confermato la sentenza. Con una prima pronuncia di legittimità, la Corte aveva parzialmente annullato tale sentenza limitatamente al reato relativo all’anno d’imposta 2012, dichiarato estinto per prescrizione, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca per il residuo reato. La Corte d’appello di Bologna, quale giudice del rinvio, aveva rideterminato la pena e ridotto la confisca per equivalente a un importo superiore rispetto al profitto del reato; avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di prescrizione del reato e l’illegittima determinazione della confisca per equivalente in misura eccedente il profitto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la sentenza rescindente aveva espressamente rigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità per l’anno 2013, limitando l’annullamento alla sola determinazione della pena. Il sistema delle impugnazioni comporta il progressivo formarsi di preclusioni sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che non possono più essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio di rinvio a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. sui punti già decisi. Le questioni decise con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione, tranne nell’ipotesi – non ricorrente nel caso in esame – di deduzione di una prescrizione antecedente la sentenza di annullamento fondata su una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte territoriale aveva determinato la confisca per equivalente in una misura superiore all’importo dell’IVA evasa nell’anno 2013, come risultante dalla stessa contestazione. La Corte ha precisato che, trattandosi di commisurazione di una misura di sicurezza obbligatoria e non di una misura discrezionale, la confisca non può essere disposta per un valore superiore al profitto del reato. In considerazione di ciò, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della confisca, rideterminandola direttamente nell’importo corretto ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
- Art. 628 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio