Infortunio sul lavoro: assolto il datore se il DVR e le procedure prevedono misure adeguate e l’omessa visita medica non ha rilievo causale (Cassazione Penale 20149/2026)

Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 20149 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 5517/2026) — Presidente Lucia Vignale, Relatore Maria Teresa Arena

Il principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non risponde dell’evento mortale quando la valutazione dei rischi e le procedure di sicurezza aziendali contemplino misure adeguate a fronteggiare il pericolo concretizzatosi — nella specie, l’uso di scale portatili con obbligo di trattenimento da parte di altro addetto e l’organizzazione di turni con almeno due operai — e il lavoratore risulti formato e informato al riguardo. Il ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può risolversi nella proposta di una lettura alternativa, pur egualmente razionale, delle risultanze processuali: una volta che il giudice di merito abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, è irrilevante che essi si prestino a una diversa interpretazione.

Il fatto

La Corte d’appello, riformando la condanna di primo grado, assolveva perché il fatto non sussiste il legale rappresentante di una società dal reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) contestato per la morte di un lavoratore addetto al magazzino, precipitato da una scala doppia mentre operava in quota. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo la carenza e l’illogicità della motivazione: il documento di valutazione dei rischi (DVR) non conterrebbe indicazioni specifiche per l’attività di magazziniere, il documento sulle “procedure di sicurezza opere provvisionali” sarebbe di data incerta, il lavoratore si trovava solo al momento della caduta e l’omessa visita medica avrebbe potuto rivelare disturbi dell’equilibrio.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. La motivazione della Corte d’appello è logica e ancorata a specifiche risultanze processuali: il documento sulle procedure di sicurezza delle opere provvisionali — allegato agli atti e consegnato su richiesta degli organi di vigilanza — prescriveva, per l’uso delle scale doppie, il trattenimento da parte di altra persona; il lavoratore aveva partecipato a un corso di formazione “alto rischio” comprensivo del modulo su cadute dall’alto e opere provvisionali; l’organizzazione aziendale prevedeva la stabile presenza di almeno due operai per turno.

Il Procuratore generale sollecitava in realtà una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e prospettava, in modo congetturale e per la prima volta in cassazione, che il documento integrativo fosse stato formato dopo l’incidente. L’omessa visita medica era priva di rilievo causale, non essendo emerse dagli accertamenti diagnostici anomalie del sistema dell’equilibrio riconducibili a patologie preesistenti. Il vizio di manifesta illogicità legittima il ricorso solo quando l’iter argomentativo sia assolutamente carente sul piano logico, e non quando gli atti si prestino a una diversa lettura egualmente razionale (Sez. Un., Mannino, Rv. 202903). Il ricorso è quindi rigettato.

Implicazioni pratiche

Per andare esente da responsabilità penale in caso di infortunio, al datore di lavoro non basta un DVR generico: occorre che la valutazione dei rischi e le procedure aziendali prevedano misure concrete e adeguate al pericolo specifico — qui il rischio di caduta connesso all’uso di scale — e che i lavoratori siano effettivamente formati e informati. Documentare formazione, procedure e organizzazione dei turni è decisivo per dimostrare l’adempimento degli obblighi di sicurezza. Sul piano processuale, chi impugna un’assoluzione per vizio di motivazione deve dimostrare che il ragionamento del giudice è manifestamente illogico, non limitarsi a proporre una diversa e pur plausibile ricostruzione dei fatti: la rivalutazione del merito è preclusa in cassazione.

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