Riforma Cartabia: la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela per i reati divenuti procedibili a querela (Cass. pen. 4838/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 4838 del 2026 (udienza pubblica del 16 ottobre 2025, R.G.N. 23918/2025) — Presidente Maria Vessichelli, Relatore Giovanni Francolini

Il principio di diritto

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati originariamente perseguibili d’ufficio e divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non ne contengono l’esplicita manifestazione.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna dell’imputato per violenza privata (art. 610 cod. pen.), così riqualificato in primo grado il fatto originariamente contestato come violenza sessuale. Il difensore ricorreva per cassazione con tre motivi e due motivi aggiunti, deducendo, in particolare, l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela: il reato di violenza privata, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, era divenuto procedibile a querela, nella specie ritenuta non proposta.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Sul difetto di querela, la Corte riconosce che la persona offesa non aveva formalmente sporto querela — il verbale documentava una mera denuncia orale, priva di manifestazione della volontà punitiva. Tuttavia la condizione di procedibilità non difetta: il reato di violenza privata, al momento del fatto (aprile 2018) e dell’esercizio dell’azione penale, era procedibile d’ufficio, e la costituzione di parte civile — avvenuta all’udienza preliminare del novembre 2019, anteriore all’entrata in vigore della riforma Cartabia — equivale a querela per i reati divenuti perseguibili a querela ex d.lgs. n. 150 del 2022 (Cass. n. 27147 del 2023), potendo la volontà punitiva essere desunta anche da atti che non la manifestano esplicitamente.

Il primo motivo, sull’affermazione di responsabilità, è inammissibile perché prospetta un diverso apprezzamento di fatto, non consentito in sede di legittimità, senza dedurre il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione, che aveva valorizzato le dichiarazioni di soggetti estranei alle parti. Il secondo motivo, sul rigetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale — istituto eccezionale —, è manifestamente infondato. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese; nulla per le spese della parte civile, la cui memoria era tardiva.

Implicazioni pratiche

La decisione consolida un principio di rilievo pratico nella gestione del regime transitorio della riforma Cartabia: per i reati divenuti procedibili a querela, la costituzione di parte civile già intervenuta — e non revocata — supplisce alla mancanza di una querela formale, valendo come manifestazione della volontà punitiva. Per la difesa che punti sull’improcedibilità, non basta dimostrare l’assenza di una querela in senso stretto: occorre verificare se non vi siano atti equipollenti — primo fra tutti la costituzione di parte civile — idonei a integrare la condizione di procedibilità.

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