Detenzione di animali selvatici vietati: la confisca è obbligatoria anche con archiviazione per particolare tenuità (Cass. pen. 5775/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 5775/2026, decisa all’udienza del 23 settembre 2025 (Registro generale n. 18745/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Andrea Gentili.
Il principio di diritto
La confisca degli esemplari di specie selvatica di cui è vietata la detenzione è sempre obbligatoria, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 135 del 2022, anche quando non sia pronunciata condanna: opera perciò pure a fronte dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), che accerta il fatto ed esclude soltanto la punibilità, e prescinde dalla verifica in concreto della pericolosità della cosa. Ai fini del divieto di detenzione è irrilevante il numero delle generazioni nate in cattività.
Il fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva disposto l’archiviazione, per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), del procedimento a carico di una donna indagata per la detenzione di due esemplari vivi di “servalo” (Leptailurus serval, o gattopardo africano), animali di specie selvatica di cui è vietata la detenzione (art. 4 d.lgs. n. 135 del 2022; allegato A del d.m. 19 aprile 1996). Contestualmente aveva disposto la confisca degli animali e il loro affidamento a un centro di accoglienza. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando l’inclusione degli animali tra le specie vietate (in quanto nati in cattività da più generazioni), la legittimità della confisca in assenza di condanna e di accertamento della pericolosità, e il legame affettivo con gli animali quali “esseri senzienti”.
La motivazione
La Corte ha rigettato il ricorso, dopo aver riconosciuto l’impugnabilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità quando l’interessato prospetti uno specifico interesse (qui, opporsi alla confisca). Nel merito, il fatto che gli animali appartengano alla quinta generazione nata in cattività è irrilevante: l’allegato A del d.m. 1996 include gli esemplari nati in cattività della categoria zoologica in questione, a prescindere dal numero di generazioni, e non è stata allegata alcuna ibridazione idonea a mutare la classificazione tassonomica; non ricorre neppure l’ipotesi dell’art. 3 (prelievo dall’ambiente naturale).
Quanto alla confisca, la Corte ha precisato — rettificando in parte l’ordinanza — che essa è obbligatoria non tanto in forza dell’art. 240, comma 2, cod. pen., quanto della disposizione speciale dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 135 del 2022, che per la detenzione di animali selvatici pericolosi impone “sempre” la confisca anche in assenza di condanna penale o di sanzione amministrativa; la misura prescinde dalla verifica della pericolosità in concreto, e il provvedimento ex art. 131-bis accerta comunque il fatto, escludendone solo la punibilità. Il legame affettivo con gli animali, pur riconosciuti come “esseri senzienti”, cede nel bilanciamento alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Infondato anche il motivo sul casellario: dal d.lgs. n. 122 del 2018 l’iscrizione dei provvedimenti di proscioglimento ex art. 131-bis è già esclusa per i certificati richiesti dal privato, dal datore di lavoro o destinati alla pubblica amministrazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce che l’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non salva i beni la cui detenzione è vietata: la confisca degli animali di specie selvatica pericolosa resta obbligatoria ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 135 del 2022, senza necessità di condanna né di un accertamento specifico della pericolosità del singolo esemplare. È inoltre confermato che il numero di generazioni allevate in cattività non sottrae l’animale al divieto, e che il legame affettivo non prevale sulla tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Per chi detiene animali esotici, il perimetro del lecito resta segnato dall’allegato A del d.m. 19 aprile 1996 fino all’adozione del decreto attuativo dell’art. 4.
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