Permesso di necessità al detenuto in 41-bis per la visita alla tomba del padre: la Cassazione annulla il diniego
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 26102/2026 (n. sez. 3035/2026), R.G.N. 14182/2026, decisa il 7 luglio 2026 — Presidente Filippo Casa, Relatore Francesco Centofanti. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.
Il fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva concesso a un detenuto in custodia cautelare, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., un permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. per recarsi, sotto scorta, al cimitero ove è sepolto il padre — a un anno dalla morte — e per incontrare i familiari, già ammessi ai colloqui, per un tempo non superiore a quattro ore. Su reclamo del Procuratore della Repubblica (art. 30-bis Ord. pen.), la Corte d’appello di Catanzaro revocava la concessione, ritenendo che l’ampio lasso di tempo trascorso dalla morte escludesse l’«evento familiare di particolare gravità» e che il rapporto con i familiari fosse già assicurato dai colloqui in istituto.
La motivazione
La Corte giudica fondato il ricorso. Richiamando il proprio precedente (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015), qualifica il caso come perfettamente sovrapponibile e ritiene il diniego irragionevole e comunque immotivato: la decisione impugnata è del tutto silente sulle specifiche ragioni di ordine clinico-psichiatrico, documentate, che spiegavano perché il permesso fosse stato chiesto a distanza di tempo dalla morte e perché potesse svolgere un ruolo umanitario e terapeutico. L’essere i congiunti già ammessi ai colloqui deponeva semmai per l’assenza di controindicazioni a un breve incontro concomitante sotto vigilanza; la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti rilevano solo ai fini delle cautele esecutive, nella specie già accuratamente predisposte.
Esito: annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio nel merito.
Implicazioni pratiche
Il permesso di necessità esige una valutazione in concreto dell’idoneità dell’evento a incidere sulla vicenda umana del detenuto: il decorso del tempo dalla morte del congiunto non è di per sé ostativo, soprattutto quando siano documentate ragioni cliniche che ne giustificano il ritardo. Il diniego deve essere puntualmente motivato e non può ignorare gli elementi addotti dalla difesa. Il regime dell’art. 41-bis non preclude in sé il beneficio: la pericolosità si governa attraverso le cautele esecutive, non negando l’accesso all’istituto.
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