Detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni: va valutata senza limiti di pena, anche quando quella ordinaria è preclusa (Cass. pen. 21227/2026)

Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 21227 del 29 aprile 2026, depositata il 9 giugno 2026 (R.G.N. 4524/2026) — Presidente Vincenzo Siani, Relatore Francesco Aliffi.

Il principio di diritto

La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 0.1, Ord. Pen. per il condannato che, al momento dell’inizio dell’esecuzione, abbia compiuto settant’anni di età può essere concessa senza i limiti di pena residua che valgono per la detenzione domiciliare ordinaria. Quando l’età e il tenore della domanda lo impongano, il Tribunale di sorveglianza deve esaminare tale possibilità, pena l’annullamento dell’ordinanza che l’abbia trascurata.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare per l’entità della pena residua, superiore a due anni, e aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, valorizzando la personalità negativa desunta dai reati in esecuzione (alcuni commessi durante pregresse misure alternative, rivelatesi prive di effetto risocializzante), i procedimenti pendenti e l’assenza di revisione critica. Il condannato, ultrasettantenne, ricorreva per cassazione.

La motivazione

È fondata la censura sulla detenzione domiciliare: al momento della decisione il condannato aveva già compiuto settant’anni, sicché il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 0.1, Ord. Pen., concedibile agli ultrasettantenni senza limiti di pena, tanto più tenuto conto del tenore della domanda formulata (Sez. 1, n. 15600/2024; n. 40203/2022). È invece inammissibile la censura sull’affidamento in prova: il ricorso, lungi dal denunciare vizi dell’apparato giustificativo, sollecita apprezzamenti riservati al merito, espressi dal Tribunale con percorso motivazionale ineccepibile e ancorato a elementi pregnanti (plurimi precedenti, infruttuoso godimento di pregresse misure, relazione di sintesi dell’equipe).

Esito: in parziale accoglimento, la Corte annulla l’ordinanza limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 0.1, Ord. Pen., con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

L’età del condannato apre una via autonoma: chi ha compiuto settant’anni all’inizio dell’esecuzione può accedere alla detenzione domiciliare anche con una pena residua che precluderebbe quella ordinaria. Il Tribunale di sorveglianza deve esaminarla quando la domanda e l’età la evocano, senza fermarsi al limite di pena. Restano fermi, invece, i presupposti di merito per l’affidamento in prova, la cui valutazione discrezionale, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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