Concordato in appello: inammissibile il ricorso che censura qualificazione giuridica e confisca oggetto di rinuncia (Cass. pen. 861/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 861 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 28356/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Sandra Recchione.

Il principio di diritto

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata all’esito del concordato sui motivi di appello (art. 599-bis c.p.p.) che censuri la qualificazione giuridica del fatto o statuizioni — come la confisca — oggetto di motivi d’appello espressamente rinunciati: l’accordo implica la rinuncia a ogni diversa doglianza, anche se rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Quando la rinuncia si estende a tutti i motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, non è ammissibile il ricorso che riproponga le censure rinunciate.

Il fatto

La Corte d’appello di Brescia, con rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, applicava la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., confermando anche la confisca disposta in primo grado. La difesa ricorreva deducendo: l’erronea qualificazione di alcune condotte come autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), che sarebbero un post factum non punibile; la qualificazione del capo 5) come rapina anziché furto con strappo; e l’illegittimità della confisca per equivalente disposta “in solido”, con duplicazione del quantum da vincolare.

La motivazione

I ricorsi sono inammissibili. È inammissibile il ricorso avverso la sentenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, perché l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a ogni diversa doglianza nel giudizio di legittimità, anche se rilevabile d’ufficio, salva l’unica eccezione della pena illegale (Sez. 6, n. 41254/2019, Leone; Sez. 4, n. 50750/2016; Sez. 4, n. 3398/2024, Abbattista). Nel merito, comunque, i capi contestati come autoriciclaggio presentavano una chiara finalità dissimulatoria e, quanto al capo 5), l’aggressione era intervenuta dopo l’impossessamento e la violenza era diretta alla persona (colpita all’avambraccio per farle lasciare la borsa), integrando la rapina.

Anche le doglianze sulla confisca sono inammissibili: non sono deducibili in legittimità le questioni oggetto di motivi d’appello rinunciati in funzione dell’accordo (Sez. 5, n. 46850/2022, Mutti). La Corte distingue l’orientamento che ammette il ricorso sulla confisca allargata o per sproporzione non oggetto dell’accordo (Sez. 2, n. 23093/2025, Carone; in tema di patteggiamento, Sez. U, n. 21368/2019, Savin): nel concordato ex art. 599-bis l’accordo interviene dopo la rinuncia, anche selettiva, ai motivi; se questa si estende — come nella specie — a tutti i motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, il ricorso che censuri motivi espressamente rinunciati è inammissibile. In dispositivo la Corte dichiara inammissibili i ricorsi, con condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) ha un costo processuale preciso: rinunciando ai motivi diversi dalla pena, si perde la possibilità di contestarli in cassazione, comprese le questioni rilevabili d’ufficio e la qualificazione giuridica del fatto. L’unico varco resta la pena illegale. La confisca è ricorribile solo se non è stata assorbita dalla rinuncia: se il concordato copre tutti i motivi tranne la sanzione, anche le censure sul vincolo patrimoniale restano precluse.

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