Ne bis in idem in esecuzione: la prima ordinanza non preclude se non è ancora definitiva, e la preclusione copre solo le questioni decise, non quelle deducibili (Cassazione Penale 21221/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 21221 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 762/2026) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Antonino Francesco Genovese

Il principio di diritto

Il divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e il ne bis in idem esecutivo (art. 669 cod. proc. pen.) presuppongono un primo provvedimento già divenuto definitivo; l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non è irrevocabile finché non sia stata ritualmente comunicata alle parti e non sia decorso il termine di quindici giorni per l’opposizione, non rilevando la mera conoscenza di fatto del provvedimento, ma solo la conoscenza legale documentata. In materia di esecuzione, inoltre, la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum opera solo per le questioni dedotte ed effettivamente decise, e non per quelle meramente deducibili, stante l’effetto autoconservativo limitato dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, tendenzialmente emessi rebus sic stantibus.

Il fatto

La Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avverso il diniego di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena, sussistendo la condizione ostativa della recidiva ai sensi dell’art. 172, comma 7, cod. pen. Il condannato deduceva che una precedente ordinanza de plano della stessa Corte, resa su sua istanza, aveva già dichiarato l’estinzione della pena, con conseguente violazione del ne bis in idem; sosteneva che tale ordinanza fosse divenuta irrevocabile, essendo stata notificata al difensore domiciliatario e avendo il Procuratore generale avuto comunque conoscenza di fatto del provvedimento.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. Il ne bis in idem presuppone un primo provvedimento definitivo; l’ordinanza de plano ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. diviene irrevocabile solo dopo la rituale comunicazione alle parti e il decorso del termine di quindici giorni per l’opposizione. Il termine per l’impugnazione del pubblico ministero decorre dalla conoscenza legale documentata — comunicazione della cancelleria o attestazione apposta sull’atto — e non dalla conoscenza di fatto: non risultando tale comunicazione, la prima ordinanza non era irrevocabile e non poteva precludere la seconda decisione.

Peraltro le due decisioni erano state attivate su iniziativa di soggetti processuali diversi (il difensore e il pubblico ministero) e, in ogni caso, la preclusione in fase esecutiva copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise, non quelle meramente deducibili: la questione dell’efficacia preclusiva della recidiva non era stata vagliata, neppure implicitamente, dalla prima ordinanza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

In fase esecutiva il ne bis in idem non opera finché il primo provvedimento non è definitivo: un’ordinanza de plano del giudice dell’esecuzione diventa irrevocabile solo dopo la regolare comunicazione a tutte le parti — compreso il pubblico ministero — e il decorso dei quindici giorni per l’opposizione, mentre la conoscenza informale non fa decorrere i termini. Chi ottiene un provvedimento favorevole deve quindi assicurarsi della rituale comunicazione a controparte. Va inoltre ricordato che il giudicato esecutivo è limitato: copre solo ciò che è stato dedotto e deciso, non le questioni deducibili e non sollevate, sicché una condizione ostativa non esaminata — qui la recidiva — può essere fatta valere in un successivo procedimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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