Cautele e interrogatorio preventivo (riforma 2024): il pericolo va rivalutato dopo la cessazione delle funzioni (Cass. pen. 21144/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 21144/2026 del 9 giugno 2026 (camera di consiglio del 20 aprile 2026, R.G.N. 8191/2026) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatrice Federica Tondin.

Il principio di diritto

Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a, c.p.p.) assume un duplice rilievo: è esigenza cautelare tipica ed è, al tempo stesso, presupposto per la deroga al previo interrogatorio dell’indagato introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. (legge n. 114 del 2024). Il giudice del riesame non può perciò limitarsi a richiamare le ragioni dell’omesso interrogatorio, ma deve compiere un nuovo e autonomo apprezzamento dell’attualità del rischio, alla luce dei mutamenti sopravvenuti. Del pari, la cessazione delle funzioni apicali del pubblico ufficiale impone di verificare in concreto se residuino poteri idonei a rendere attuale il pericolo di reiterazione, non bastando la mera prosecuzione dell’attività professionale.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Messina confermava gli arresti domiciliari applicati dal G.i.p. al direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia plastica di un’azienda ospedaliera, per concussione, induzione indebita, corruzione e truffa aggravata, contestati per aver strumentalizzato la qualità e i poteri pubblici al fine di ottenere sponsorizzazioni al congresso da lui organizzato. L’indagato ricorreva per cassazione: omesso interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.); difetto della qualifica pubblicistica sui singoli capi; insussistenza delle esigenze cautelari, avendo cessato le funzioni ed essendo stato collocato a riposo.

La motivazione

Il primo motivo (omesso interrogatorio preventivo) è infondato: l’omissione, sanzionata con nullità (art. 292, comma 3-bis), è legittima in presenza delle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b) c.p.p., e la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o vizio di motivazione (Sez. 5, n. 40709/2025); nella specie il pericolo di inquinamento era stato ravvisato in condotte con cui il ricorrente, appreso dell’indagine, aveva concordato con un collaboratore la versione da far rendere a una teste. Sono infondati anche i motivi sulla qualifica pubblicistica: richiamate le Sezioni Unite Maldera (n. 12228/2014) sull’abuso della qualità o dei poteri come tratto comune a concussione e induzione indebita, l’ordinanza ha logicamente ravvisato la strumentalizzazione della qualità di direttore dell’unità operativa (subordinando lo sblocco del conto deposito o prospettando la cessazione degli ordinativi) per ottenere le sponsorizzazioni.

È invece fondato il motivo relativo alla truffa aggravata (capo n. 12): pur essendo integrata dalla condotta del medico che svolge attività esterna in violazione del vincolo di esclusiva percependone l’indennità (Sez. 5, n. 15887/2025), l’ordinanza, adeguata sulla posizione della collega, non motiva il contributo causale e l’elemento soggettivo del ricorrente concorrente. Fondato anche il motivo sulle esigenze cautelari: la cessazione delle funzioni apicali e il collocamento a riposo impongono di verificare in concreto se residuino poteri idonei a incidere sulle procedure di approvvigionamento e sugli appalti di forniture, non bastando la mera prosecuzione dell’attività medico-chirurgica presso strutture convenzionate; e il pericolo di inquinamento probatorio, nella sua funzione di esigenza cautelare, va rivalutato autonomamente rispetto alle ragioni dell’omesso interrogatorio, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Messina, sui gravi indizi relativi al capo n. 12 e sulle esigenze cautelari.

Implicazioni pratiche

Dopo la riforma del 2024, il pericolo di inquinamento probatorio serve due scopi distinti — giustificare la cautela e legittimare la misura “a sorpresa” senza previo interrogatorio —, e in sede di riesame va apprezzato di nuovo nella sua attualità, non riproducendo le ragioni dell’omesso interrogatorio. Per i reati contro la pubblica amministrazione, inoltre, quando l’indagato perde la posizione apicale (qui il collocamento a riposo), il pericolo di reiterazione non si presume: occorre accertare in concreto se conservi poteri idonei a commettere reati della stessa specie.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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