Affidamento in prova: la revoca può fondarsi anche su un fatto-reato non ancora definitivo, se motivato incompatibile con la prosecuzione (Cass. pen. 21612/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 21612 del 11 giugno 2026 (R.G.N. 41299/2025) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Anna Maria Gavoni.

Il principio di diritto

“La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura” (Cass. pen. Sez. I, sent. n. 21612/2026, che richiama Sez. 1 n. 104/2025).

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila revoca, con efficacia ex nunc, l’affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. che era stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, disponendo la prosecuzione della pena in regime detentivo. La revoca si fonda su condotte gravi, aggressive e minacciose dell’affidato — denuncia per lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento, con la persona offesa costretta a curarsi in ospedale — ritenute sintomatiche di insofferenza alle regole e incompatibili con la prosecuzione della prova. Il condannato ricorre per cassazione, lamentando difetto e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la revoca sull’erroneo dato del riconoscimento di responsabilità per i fatti del 7 settembre 2025, omettendo di valutare gli elementi positivi della condotta (successo risocializzante della misura, rispetto delle prescrizioni, rapporti adeguati con i servizi).

La motivazione

Il ricorso è respinto. L’art. 47, comma 11, ord. pen. subordina la revoca a due requisiti — una violazione del condannato e la sua incompatibilità con la prosecuzione della prova — e la relativa valutazione è connotata da discrezionalità, sindacabile in cassazione solo sulla logicità e adeguatezza della motivazione (Sez. 1 n. 13376/2019; n. 27711/2013). La collocazione in misura alternativa postula un giudizio prognostico di assenza di pericolo di recidiva, che deve permanere per tutta la durata: la revoca fondata su gravi fatti recenti non è illogica, anzi ne risulta rafforzata come indice concreto di pericolosità attuale. La revoca può fondarsi anche su un fatto-reato ancora sub iudice, spettando al Tribunale un potere di valutazione incidentale nel controllo continuativo della misura; e la stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 24/2025) valorizza la libera valutazione del magistrato di sorveglianza, non vincolato da decisioni non definitive né da una condanna definitiva. L’ordinanza impugnata, seppur sintetica, è immune da vizi: fa discendere dalla gravità dei fatti l’impossibilità di mantenere la misura esterna, in contraddizione con le finalità rieducative della pena. Segue la condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

La revoca dell’affidamento in prova non è automatica al riscontro di una violazione: richiede la valutazione in concreto della sua incompatibilità con la prosecuzione, con motivazione logica e adeguata, sindacabile in cassazione solo su questo piano. Fatti-reato recenti e gravi, anche non ancora giudicati con sentenza definitiva, possono fondare la revoca, perché il Tribunale di sorveglianza esercita un controllo continuativo sul pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. Per la difesa, contestare il “riconoscimento di responsabilità” o invocare gli elementi positivi della condotta non basta se l’ordinanza poggia su una valutazione complessiva e attuale di pericolosità; e gli atti sopravvenuti all’ordinanza — qui una nota UEPE successiva — restano inconferenti.

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