Omessa traduzione del decreto penale: la restituzione degli atti al PM è atto abnorme (Cass. pen. 22670/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22670/2026 (ud. 5 marzo 2026, dep. 18 giugno 2026), Pres. Miccoli, Rel. Muscarella.
Il principio di diritto
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, a fronte dell’omessa traduzione del decreto penale di condanna per l’imputato alloglotta, restituisce gli atti al Pubblico Ministero anziché disporre la rinnovazione della citazione, integra un atto abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione: essa determina un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, vanificando l’esercizio dell’azione penale già avvenuto.
Il fatto
Il Tribunale di Cosenza, accogliendo l’eccezione difensiva, aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degli imputati (araba e bangladese) e restituito gli atti al Pubblico Ministero per la redazione del decreto nella lingua degli imputati. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza deducendone l’abnormità: il giudice, anziché disporre direttamente la traduzione e proseguire il giudizio, aveva imposto una regressione del procedimento, dopo che il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione al decreto e in assenza di pregiudizio al diritto di difesa.
La motivazione
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui l’omessa traduzione del decreto emesso nei confronti dell’imputato straniero di cui sia accertata la non conoscenza della lingua italiana determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento. Il vizio non afferisce al decreto di citazione, ma all’omesso adempimento di un incombente successivo. L’ordinanza che dispone la restituzione è dunque funzionalmente abnorme, avendo provocato un’indebita regressione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La Corte precisa inoltre che, una volta proposta opposizione, il decreto penale perde la sua natura di condanna anticipata e costituisce solo il presupposto per l’introduzione di un giudizio autonomo (artt. 461 e 464 cod. proc. pen.).
Implicazioni pratiche
La pronuncia rimarca i limiti del potere del giudice del dibattimento di fronte a una nullità sanabile: il rimedio non è il rinvio degli atti alla fase delle indagini, ma la rinnovazione dell’atto viziato nella stessa sede. Chi assiste l’imputato alloglotta deve valutare con attenzione i tempi dell’eccezione, poiché la nullità è sanabile per comparizione; il Pubblico Ministero, dal canto suo, dispone del ricorso immediato per cassazione contro l’ordinanza abnorme che regredisce indebitamente il procedimento. La decisione conferma l’esigenza di economia processuale e di continuità del giudizio già validamente instaurato.