Patrocinio a spese dello Stato: rileva l’ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata, non l’anno d’imposta non ancora dichiarato (Cass. pen. 5064/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 5064 del 2026 (udienza pubblica del 17 dicembre 2025, R.G.N. 29845/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Donato D’Auria
Il principio di diritto
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’«ultima dichiarazione» funzionale all’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulti scaduto il termine di presentazione, salvo che l’istante abbia già presentato una nuova dichiarazione relativa al successivo anno d’imposta, pur non essendo ancora decorso il termine: in tal caso si fa riferimento a quest’ultima. Ne consegue che, se al momento dell’istanza il termine per la dichiarazione dell’anno più recente non è ancora scaduto e questa non è stata presentata, rileva il reddito dell’ultima dichiarazione effettivamente presentata.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, per aver dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 4 febbraio 2020, un reddito del nucleo familiare per l’anno d’imposta 2019 pari a 3.800 euro, a fronte di un reddito successivamente accertato in 15.446 euro. La difesa ricorreva per cassazione osservando che, alla data dell’istanza, il termine per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2019 non era ancora scaduto, sicché il dato rilevante era quello dell’ultima dichiarazione presentata, relativa al 2018.
La motivazione
Il ricorso è fondato. L’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 àncora il limite reddituale all’ultima dichiarazione; l’art. 95 sanziona le false dichiarazioni sulle condizioni di reddito. Per costante giurisprudenza, l’ultima dichiarazione rilevante è quella il cui termine di presentazione sia scaduto al momento dell’istanza, salvo che l’istante ne abbia già presentata una successiva: la regola introduce un dato di certezza, per impedire una scelta arbitraria del reddito. Nel caso, il termine per la dichiarazione dell’anno d’imposta 2019 scadeva il 30 novembre 2020 e, all’atto del deposito dell’istanza (4 febbraio 2020), non era ancora decorso né era stata presentata: l’ultima dichiarazione da considerare era quindi quella dell’anno 2018, restando irrilevante la mera indicazione dei redditi 2019.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà valutare la configurabilità del reato con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2018.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre un criterio netto per il contenzioso sull’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002: la verifica sulla falsità della dichiarazione reddituale va parametrata all’ultima dichiarazione fiscale il cui termine sia scaduto al momento dell’istanza (o a quella successiva, se già presentata), non all’anno d’imposta più recente non ancora dichiarato. Per la difesa, è decisivo ricostruire le date: quella dell’istanza, quella di scadenza del termine dichiarativo e quella dell’eventuale dichiarazione anticipata. Un’imputazione ancorata all’anno d’imposta sbagliato è destinata a cadere.