Sanzioni doganali, garanzie endo-procedimentali e termine dei 180 giorni per l’ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17022 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, il giudizio di opposizione si configura come giudizio sul rapporto e non sull’atto, sicché le violazioni delle garanzie endo-procedimentali sono irrilevanti a meno che non incidano sulla contestazione dell’addebito o sulla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato. Il termine di 180 giorni per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 195 del 2008 decorre dalla data di ricezione del verbale di contestazione da parte del Ministero, come risultante dal registro del protocollo informatico, che fa fede fino a querela di falso. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria per aver fatto transitare dalla dogana senza la prescritta dichiarazione 97 titoli azionari al portatore, ed era stato disposto il sequestro di parte dei titoli. L’opponente lamentava di non essere stato sentito personalmente nonostante la richiesta, il mancato rispetto del termine di 180 giorni per la contestazione e il valore nullo delle azioni trasportate. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di Appello confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. Sul primo motivo, riguardante la mancata audizione personale, la Corte ha ritenuto infondata la censura, condividendo l’interpretazione del giudice di merito secondo cui la formula utilizzata dal ricorrente nel suo scritto non conteneva una richiesta di essere ascoltato, ma esprimeva solo una generica disponibilità a collaborare. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio per cui la mancata considerazione delle deduzioni difensive da parte della P.A. non si riflette in un vizio insanabile del procedimento, poiché l’interessato può far valere le proprie ragioni in sede di opposizione, che verte sull’intero rapporto. Ha precisato che, pur esistendo un nucleo irriducibile di garanzie del contraddittorio endo-procedimentale la cui violazione impone l’annullamento del provvedimento, nel caso di specie il ricorrente non aveva lamentato un vizio della contestazione né la mancata considerazione delle proprie argomentazioni difensive, ma solo un vizio formale, senza indicare quali ulteriori elementi avrebbe potuto fornire.
Quanto al secondo motivo, concernente la presunta tardività dell’ordinanza-ingiunzione, la Corte ha confermato che il termine di 180 giorni previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 195 del 2008 non decorre dal momento in cui il trasgressore ha ricevuto il verbale di contestazione, ma dal successivo momento in cui il verbale è stato trasmesso dall’Agenzia delle Dogane al Ministero dell’Economia e Finanze, acquisito al protocollo informatico. Il protocollo informatico costituisce un atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione, sicché la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione è risultata tempestiva.
Sul terzo motivo, relativo al valore delle azioni, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, in quanto il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è consentito in presenza di una doppia conforme. Anche a voler riqualificare la doglianza come violazione di legge, il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’assenza di valore dei titoli al momento del sequestro, essendo irrilevanti sia il valore indicato nel contratto di acquisto del 2012, anteriore di cinque anni alla contestazione, sia il fallimento della società emittente nel 2022, posteriore di cinque anni. La Corte ha infine ricordato che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito.
Nota della Redazione
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