Ricorso inammissibile per mancata trascrizione della sentenza presupposto del giudicato interno (Cass. civ. Sez. III n. 1041 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia della violazione dell’art. 2909 cod. civ. per asserita esistenza di un giudicato interno sull’interesse ad agire è ammissibile solo se la sentenza di cui si assume il passaggio in giudicato sia trascritta nel corpo del ricorso. Il giudicato è regola del caso concreto e questione di diritto accertabile direttamente dal giudice di legittimità, ma la sua interpretazione presuppone che l’atto dispositivo sia messo a disposizione della Corte. In mancanza, il motivo è inammissibile e resta preclusa ogni attività nomofilattica. Il difetto espositivo è autonomo rispetto alla fondatezza della censura e ne impedisce l’esame.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato l’estratto del ruolo per far dichiarare non dovute le somme portate da una cartella esattoriale, eccependo il difetto di notifica e la prescrizione del credito. Il Giudice di pace aveva respinto la domanda nel merito, ritenendo il titolo validamente notificato.
Proposto appello, il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in applicazione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021. La ricorrente ha allora censurato in cassazione l’applicazione officiosa della norma sopravvenuta, assumendo la formazione di un giudicato interno sull’interesse ad agire per mancata impugnazione incidentale sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Il ricorso riproduce soltanto il frontespizio della sentenza di primo grado, seguito da uno stralcio di incerta provenienza, che si limita a richiamare un arresto delle Sezioni Unite n. 19704 del 2015 sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, senza chiarire se quel principio si attagli al caso concreto.
Il Collegio richiama il principio per cui, pur essendo il giudicato la regola del caso concreto e dunque questione di diritto accertabile direttamente dal giudice di legittimità, la sua interpretazione è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso. In mancanza, il motivo che denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ. è inammissibile e resta preclusa ogni attività nomofilattica (Sez. V n. 16227 del 2014).
La carenza descrittiva impedisce di dare seguito al principio invocato dalla ricorrente, secondo cui l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, della norma sopravvenuta e la configurazione dinamica dell’interesse ad agire trovano un limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse (Sezioni Unite n. 26283 del 2022; Sez. III n. 4448 del 2023; in motivazione Sez. II n. 29729 del 2023).
Il Collegio osserva altresì che la scarna esposizione dei fatti di causa appare di dubbia adeguatezza rispetto al thema decidendum, non integrando il requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (Sez. VI-3 n. 1926 del 2015; Sez. III n. 5640 del 2018; Sez. I n. 24432 del 2020).
Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.