Correzione dell’omessa distrazione delle spese ai difensori antistatari (Cass. civ. Sez. II n. 2794 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario è emendabile con il rimedio della correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ.. Il procuratore antistatario è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione, essendo titolare di un autonomo interesse alla percezione delle spese liquidate. Il provvedimento viene integrato nel dispositivo con l’aggiunta della locuzione che attribuisce le spese ai procuratori dichiaratisi antistatari, senza necessità di una nuova statuizione sul merito.

Il Fatto

Con ordinanza n. 20494/2024, pubblicata il 24.07.2024, la Corte aveva accolto il ricorso di una società, condannando in solido gli intimati alla rifusione delle spese dei gradi di merito. Nelle conclusioni del ricorso la società aveva chiesto la condanna con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione, senza però che il provvedimento si pronunciasse sull’attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione, lamentando l’omessa statuizione sulla distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato inaugurato da Cass. SU n. 16037/2010, secondo cui il rimedio della correzione di errore materiale è esperibile quando il giudice ometta di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario. La questione non attiene al merito della controversia, ma alla completezza del provvedimento rispetto a una domanda ritualmente proposta.

Il difensore che si sia dichiarato antistatario è legittimato a proporre in proprio l’istanza, poiché vanta un interesse autonomo e distinto rispetto a quello della parte assistita. L’omessa attribuzione incide direttamente sulla sua sfera giuridica, impedendogli di percepire le spese liquidate.

Non si tratta, dunque, di integrare il giudizio con una nuova valutazione, ma di eliminare una discrepanza tra la domanda formulata e il dispositivo adottato. La richiesta di distrazione risultava espressamente contenuta nelle conclusioni del ricorso, sicché il suo mancato accoglimento non poteva essere ricondotto a una scelta argomentativa della Corte.

La Corte accoglie pertanto l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 20494/2024 sia corretta aggiungendo, dopo la regolazione delle spese processuali, la locuzione “con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”. La cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *