IVA e operazioni oggettivamente inesistenti: contraddittorio “assorbito”, prova per presunzioni e costi da reato (Cass. n. 8160/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8160/2026, pubblicata il 1° aprile 2026 (R.G.N. 31097/2019) — camera di consiglio del 30 gennaio 2026, Presidente Roberto Succio, Relatore Giovanni Galasso.
Il principio di diritto
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Il fatto
Una società a responsabilità limitata, poi in concordato preventivo, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP per l’annualità 2010, in relazione ad acquisti di colza biologica ritenuti oggettivamente inesistenti. La natura fittizia delle operazioni era desunta, in via presuntiva, dall’assenza di documentazione sulle giacenze e dalle caratteristiche dei fornitori (privi di idonea struttura, in un caso inattivi). Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale della Lombardia rigettavano le ragioni della contribuente, che ricorreva per cassazione affidandosi a sette motivi.
La motivazione
Sul contraddittorio endoprocedimentale (primo e secondo motivo, infondati), la Corte ribadisce che il termine dilatorio di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni, indipendentemente dalla denominazione formale dell’atto, ed è necessario anche per gli accessi brevi o mirati all’acquisizione di documentazione. Nel caso, il verbale era stato rilasciato e il termine rispettato. Quanto all’IVA — tributo armonizzato — la disciplina interna dell’art. 12, quando applicabile, “assorbe” le garanzie elaborate dalla giurisprudenza euro-unitaria (che operano solo ove la normativa interna non preveda il contraddittorio) e non richiede neppure la cosiddetta prova di resistenza (Cass. Sez. Un. n. 21271/2025; n. 24823/2015).
Sulla prova (terzo, quarto, quinto e sesto motivo, in parte infondati e in parte inammissibili), l’inesistenza oggettiva delle operazioni può essere dimostrata con presunzioni semplici; l’effettività va provata dal contribuente, senza che a ciò bastino fatture, regolarità formale delle scritture o tracciabilità dei pagamenti. Le ulteriori doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, senza censurare specificamente il ragionamento presuntivo (art. 2729 c.c.).
È invece fondato il settimo motivo: la CTR ha omesso di pronunciarsi (art. 112 c.p.c.) sulla richiesta applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 in tema di deducibilità dei costi. La ritenuta inesistenza delle operazioni non è incompatibile con tale disciplina, anzi ne costituisce presupposto; in sede di rinvio andrà verificato in concreto se ai maggiori costi fittizi corrispondano maggiori componenti positivi anch’essi fittizi, non essendo automatica la rettifica dei ricavi.
Esito: la Corte accoglie il settimo motivo, rigetta il primo, il secondo e il quarto, dichiara inammissibili il terzo, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per le contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione può fondare la pretesa su presunzioni semplici: al contribuente spetta la prova positiva dell’effettività, che non si esaurisce nell’esibizione di fatture o nella tracciabilità dei pagamenti. Sul contraddittorio, la garanzia interna dell’art. 12 L. 212/2000 assorbe quella euro-unitaria per i tributi armonizzati. Resta ferma, sul piano dei costi da reato, la necessità che il giudice si pronunci sulla richiesta di applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993: l’omessa pronuncia è vizio autonomamente censurabile.
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