NASpI: la decadenza scatta al raggiungimento dei requisiti pensionistici, non alla decorrenza della pensione — le somme percepite dopo sono indebite (Cass. 8479/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8479/2026, pubblicata il 4 aprile 2026 (R.G.N. 15485/2023) — camera di consiglio del 26 febbraio 2026, Presidente Rossana Mancino, Relatrice Mariagrazia Pisapia.

Il principio di diritto

La decadenza dalla fruizione della NASpI, prevista dall’art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015 per il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”, opera al momento della mera sussistenza di tali requisiti e non alla data di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico; le somme di NASpI percepite dopo la maturazione dei requisiti sono indebite e ripetibili secondo la disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ., fatta salva la tutela dell’affidamento incolpevole del percettore.

Il fatto

Un assicurato percepiva la NASpI pur avendo maturato, dal 1° giugno 2018, i requisiti per la pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci. Una prima domanda di pensione (18 ottobre 2018) veniva rigettata dall’INPS con invito a proseguire nella fruizione della NASpI; la seconda domanda (24 luglio 2019) veniva accolta, con decorrenza della pensione dal mese successivo. L’INPS contestava allora l’indebito per la NASpI erogata dal 1° giugno 2018. Il Tribunale di Pavia ravvisava la decadenza e l’indebito sin dalla maturazione dei requisiti, ma dichiarava illegittima la compensazione operata dall’INPS con i ratei di pensione oltre il quinto, condannando l’ente a restituire 4.390,00 euro. La Corte d’appello di Milano riformava, ancorando la decadenza alla concreta percezione della pensione: l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il ricorso dell’INPS è fondato. Il nodo è se la decadenza dalla NASpI operi automaticamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, oppure sia ancorata alla decorrenza effettiva del trattamento. La Corte privilegia l’interpretazione letterale dell’art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015, che pone come limite il “raggiungimento dei requisiti” e non la decorrenza in concreto della pensione. La conclusione riprende l’orientamento già formatosi in tema di ASpI, sul testo sovrapponibile dell’art. 2, comma 40, della l. n. 92 del 2012 (Cass. n. 11965 del 2024; Cass. n. 21275 del 2025).

Lo stato di bisogno che giustifica l’indennità di disoccupazione viene meno con la titolarità del diritto alle prestazioni pensionistiche; il periodo di godimento del beneficio non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell’assicurato, stante la natura indisponibile dei diritti previdenziali (Cass. n. 2697 del 2018). L’esito è coerente con l’art. 38 Cost., che rimette al legislatore la determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali (Corte cost. n. 215 del 2014). Trattandosi di prestazione previdenziale non pensionistica (Cass. n. 11659 del 2024), non si applicano né la disciplina speciale dell’indebito pensionistico (art. 52, comma 2, l. n. 88 del 1989), né quella dell’indebito assistenziale: la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell’art. 2033 cod. civ. Il giudice del rinvio dovrà valutare la ripetibilità tenendo conto dell’affidamento incolpevole di chi ha percepito la prestazione (artt. 2 e 3 Cost.), degli importi, delle condizioni economiche dell’obbligato e della possibilità per l’INPS di approfondire la posizione già alla prima domanda.

Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per chi percepisce la NASpI ed è prossimo alla pensione: il diritto all’indennità cessa nel momento in cui maturano i requisiti pensionistici, a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione o dalla sua decorrenza. Non si può “prolungare” la NASpI rinviando l’istanza di pensionamento. Le somme incassate dopo la maturazione dei requisiti sono indebite e ripetibili ex art. 2033 cod. civ.; sa restituzione, però, non è automatica né necessariamente integrale, perché il giudice deve modulare l’obbligo restitutorio valorizzando l’affidamento incolpevole del percettore e la condotta dell’ente, che poteva rilevare prima la sovrapposizione. Rilievo diretto per i lavoratori precoci e per il contenzioso previdenziale con l’INPS.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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